Il Ministero della Salute aggiorna le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19, tenendo conto della cessazione dello stato di emergenza, del parere emesso dal Consiglio Superiore di Sanità in data 24/08/2022 e considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19.
1) Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le seguenti modalità:
– Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati prima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
– In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
2) Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 restano vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” (consulta “vedi anche”). Pertanto ai contatti stretti di casi positivi si applica il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 37615 del 31/08/2022
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