Il paese è ancora in attesa del cosiddetto “Decreto Salvavita” che si attendeva già per la serata di venerdì scorso e che dovrebbe definire le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ciò non ostante il nuovo decreto all’esame del Consiglio dei Ministri, così come i precedenti, non ha disposto la sospensione delle attività relative alla installazione e manutenzione di impianti le quali, relativamente agli interventi tesi a garantire la sicurezza e la funzionalità degli stessi, rientrano tra i cosiddetti “servizi pubblici essenziali” così come previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 146/90.
Non esiste, pertanto, alcuna limitazione alle attività lavorative se non quelle disposte dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto al virus Covid-19, sottoscritto dal Governo il 14 marzo.
In particolare per le attività di installazione impianti vengono richiamate le misure già descritte dal DPCM dell’11 marzo 2020 tra cui ricordiamo:
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e vengono stabilite nuove e più restringenti misure di precauzione tra cui particolari accorgimenti per quanto riguarda
- Modalità di ingresso in azienda
- Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Pulizia e sanificazione in azienda
- Precauzioni igieniche personali
- Dispositivi di protezione individuale
- Gestione spazi comuni
- Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- Gestione di una persona sintomatica in azienda
- Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS
Per il testo completo vi rimandiamo al link Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento dalla diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Lo stesso nuovo decreto prevedrebbe che “sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.
Le imprese sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19.
Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. In caso di lavori affidati in appalto le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, le prescrizioni riportate nel protocollo sopra citato (come ad esempio l’impossibilità di fornire DPI ormai introvabili ai dipendenti), il Responsabile di cantiere per la sicurezza potrà sospendere le attività giustificandone la motivazione.
I lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio. In caso di controlli da parte di pubblici ufficiali sarà sempre necessario esibire autocertificazione (scaricabile dal nostro sito al link http://www.cnapavia.it/aggiornamenti-emergenza-coronavirus/ ) che giustifichi i motivi dello spostamento.
In questo quadro già sabato 14 marzo l’INPS, facendo seguito al comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze di venerdì conferma che, mediante il decreto-legge di prossima emanazione, verrà differito il termine per i versamenti originariamente previsto per il 16 marzo.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha annunciato di sospendere liquidazioni, controlli, accertamenti, accessi, ispezioni e verifiche, riscossioni e contenziosi tributari da parte dei propri uffici a meno che non siano in imminente scadenza
Restiamo quindi in attesa dell’emanazione del nuovo “Decreto Salvavita” che dia indicazioni precise in merito a
- potenziamento degli ammortizzatori sociali esistenti,
- realizzazione di meccanismi di aiuto per tutte quelle categorie che non possono accedere agli ammortizzatori tradizionali,
- sospensione di tasse e pagamenti di varia natura.
Il nuovo termine previsto per la firma del decreto è la mattinata di martedì 17 marzo 2020.
Sperando di potervi fornire nuove e migliori informazioni vi invitiamo a restare connessi ai nostri canali informativi.