Con l’approvazione del documento sullo “standard professionale e formativo di manutentore del verde, avvenuta da parte della Conferenza delle Regioni nella seduta del 8 giugno u.s., potranno partire i corsi di formazione regionali previsti dalla legge 154/2016. La norma, ha stabilito che l’esercizio dell’attività professionale di manutenzione del verde sia subordinato al possesso da parte delle imprese di un attestato di idoneità rilasciato a seguito della formazione regionale.
Ricordiamo che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, art. 20, D.lgs 214/2005;
da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
Per la formulazione dello standard professionale e formativo unitario, le Regioni hanno predisposto lo standard definitivo, che descrive le competenze, conoscenze e abilità del “manutentore del verde” e prevede un corso di formazione di 80 ore.
In allegato il DocConferenza. 2017-06-09 xDOC.CR.P.07)-Standard-Manutentore-del-verde