Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali lo scorso 30 maggio ha definito i requisiti che dal 16 ottobre 2017 dovranno possedere i responsabili tecnici che saranno nominati dalle imprese che faranno richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con particolare riguardo alle verifiche di esame per conseguire l’idoneità ogni cinque anni.
Ricordiamo che all’Albo Gestori sono iscritte le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, o che effettuano attività di trattamento dei rifiuti o anche di bonifiche di siti inquinati. Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale. Compito del responsabile tecnico è di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa. Questa delibera ha modificato radicalmente i requisti che concorrono a determinare l’idoneità del Responsabile Tecnico, che si differenziano a seconda dell’attività esercitata dalla imprese, della sua classe dimensionale, e che definiscono funzioni e doveri.
A differenza del passato ora la qualifica ha durata di cinque anni dalla data del superamento della verifica stessa; la verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta un anno prima della scadenza del quinquennio di validità. La verifica, interessa non solo i nuovi responsabili tecnici, ma anche quelli che già lo sono attualmente. Il responsabile tecnico delle imprese già iscritti alla data del 16 ottobre 2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori e potrà sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021. La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla di cui quaranta relative al modulo obbligatorio per tutte le categorie e altrettante relative al modulo specialistico. L’iscrizione avviene mediante compilazione telematica sul sito dell’Albo Gestori ambientali.
È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni di esperienza nello stesso settore di attività (trasporto rifiuti urbani, trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, intermediazione e commercio dei rifiuti, bonifica di siti, bonifica di beni contenenti amianto). Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
L’ufficio Ambiente e Sicurezza della CNA è in grado di presentare le domande di dispensa dagli esami per la verifiche di idoneità, evitando così agli interessati gli oneri di studio e di preparazione sui 4 mila quiz e conseguentemente il rischio in sede di esame di essere respinto.
Ai fini della corretta valutazione dei titoli per rientrare in uno dei casi di esenzione e quindi trasmettere la domanda di esenzione direttamente al Albo Gestori è necessario prendere contatto con CNA per fissare un appuntamento con la signora Beretta Maria Grazia allo 0382 – 433112 o in alternativa scrivere all’indirizzo mail mg.beretta@cnapavia.it