Il 6 maggio 2019 è entrato in vigore il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione”.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto, costituisce un utile riferimento progettuale la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera circolare n. 5043 del 15 aprile 2013 del Ministero dell’interno.
Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data del 6 maggio 2019.
Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 entro i seguenti termini:
- a) due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- b) un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.
Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi, viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.