Con Comunicato stampa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato, in riferimento al periodo d’imposta 2017 e sulla base delle risorse disponibili, le seguenti misure agevolative a favore degli autotrasportatori:
Deduzioni forfetarie di spese non documentate (art. 66, c. 5, 1° periodo, D.P.R. 917/86):
– 38,00 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa di autotrasporto merci per conto terzi (unico importo, senza distinzione tra i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti e quelli oltre tale ambito territoriale). La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione dei trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi;
– 13,30 euro per i trasporti nel Comune in cui ha sede l’impresa (pari al 35% di 38,00 euro).
L’Agenzia delle Entrate, con suo Comunicato stampa, ha invece precisato le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2017. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG, come segue:
– rigo RF55 (cod. 43) e rigo RG22 (cod. 16) in riferimento alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune;
– rigo RF55 (cod. 44) e rigo RG22 (cod. 17) in riferimento alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito comunale.
Recupero del contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale per le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio
Le imprese di autotrasporto possono recuperare nel 2018, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24, sempre con codice tributo “6793”), le somme versate nel 2017 come contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.