Dal 5 gennaio 2021 è operativa la Banca dati SCIP (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”).
CHE COS’E’ LA BANCA DATI SCIP?
La banca dati SCIP (https://echa.europa.eu/it/scip) è il database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi (prodotti) istituito per ottemperare all’articolo 33 del Regolamento REACH (Regolamento CE n° 1907/2006) e, da ultimo, alla Direttiva quadro sui Rifiuti. Tale direttiva stabilisce misure per ridurre gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana e per migliorare l’uso efficiente delle risorse nell’ottica di economia circolare.
Nello specifico, la Direttiva introduce l’obbligo di una nuova comunicazione all’ECHA. La direttiva ha conferito, infatti, all’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche) il compito di sviluppare, sulla base di queste informazioni, una banca dati con informazioni sugli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) presenti nell’elenco di sostanze candidate. Obiettivo dello SCIP è quello di agevolare gli operatori dei rifiuti a migliorare tecniche e processi di recupero e separazione dei rifiuti, grazie alla maggiore conoscenza sulla composizione degli articoli. Il database è, inoltre, accessibile ai consumatori che possono in questo modo ricavare informazioni sull’uso sicuro e consigli sullo smaltimento degli articoli.
CHI E’ INTERESSATO?
L’obbligo di presentare una notifica SCIP si applica a tutti gli articoli (prodotti) che sono immessi sul mercato europeo e che contengono una sostanza estremamente pericolosa nell’elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso. L’obbligo si applica alle aziende che producono, assemblano, importano o distribuiscono tali articoli. Non sono soggetti all’obbligo di notifica coloro che commercializzano prodotti direttamente ai consumatori. Vi ricordo che l’obbligo di notifica si applica ad ogni anello della catena di approvvigionamento, anche ai terzisti in qualità di fornitori. Pertanto, oltre a comunicare ai propri fornitori le informazioni dei propri articoli contenenti sostanze in Candidate List, le imprese dovranno notificare all’ECHA tali informazioni tramite la banca dati SCIP.
CHE COSA DEVONO FARE LE AZIENDE?
Le aziende interessate dall’obbligo di notifica devono notificare all’ECHA tramite il seguente link https://echa.europa.eu/it/scip le informazioni che seguono:
- Identificazione dell’articolo;
- Nome, intervallo di concentrazione, ubicazione delle sostanze presenti nell’elenco delle sostanze candidate contenute nell’articolo;
- Altre informazioni che consentono l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quanto viene convertito in rifiuto.
Vi ricordo la banca dati è disponibile sono in lingua inglese.
SONO PREVISTE SANZIONI IN CASO DI MANCATA NOTIFICA?
Ad oggi non sono previste sanzioni per le aziende in caso di mancata notifica alla banca dati SCIP.
Come CNA abbiamo evidenziato alla Commissione Europea, per il tramite dell’Associazione europea SME United, le difficoltà che incontreranno le aziende, in particolare le piccole imprese, nell’adempiere a questo ulteriore obbligo. Anche altri Paesi europei hanno evidenziato in sede europea le problematiche legate a questo ulteriore adempimento a carico delle PMI, ma al momento dalla Commissione Europea non sono arrivati riscontri positivi nel senso di una possibile semplificazione.
Vi ricordo, infine, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato al link che segue https://reach.mise.gov.it/20-scip/239-scip un servizio di Help Desk per fornire assistenza operativa alle imprese.