
SCIA antincendio: che cos’è e quando serve?
SCIA antincendio significa “segnalazione certificata di inizio attività“ ed è la richiesta formale del titolare dell’attività ai vigili del fuoco. La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività e dimostra il rispetto delle norme antincendio secondo il DPR 151/2011. La richiesta per avere la SCIA antincendio serve ad una nuova attività oppure quando si stanno apportando delle modifiche. Un tecnico valuta se è obbligatorio presentare la SCIA oppure se basta semplicemente inviare la pratica al Suap (sportello unico delle attività produttive).
Quando è obbligatoria la SCIA antincendio?
Stai aprendo una nuova attività o stai apportando delle modifiche? Devi presentare la SCIA. Il regolamento per la prevenzione degli incendi classifica le attività in tre macro-gruppi, seguendo il principio di proporzionalità.
Categoria A
La categoria A include le attività a basso rischio di incendio.
Le attività di categoria A non devono richiedere l’esame del progetto ai Vigili del Fuoco. Una volta finiti i lavori, per iniziare l’attività basta presentare al SUAP (sportello unico delle attività produttive) la SCIA con allegato progetto.
Accertata la completezza dell’istanza, il Comando dei VVF o il SUAP rilasciano immediatamente la ricevuta e l’attività si intende autorizzata.
Entro i successivi 60 giorni, il Comando effettua controlli a campione o in base a programmi settoriali per categoria di attività: in caso di carenza dei requisiti, vieta la prosecuzione dell’attività. Il titolare può richiedere il verbale della visita tecnica, dopo un eventuale sopralluogo. Le attività sono le seguenti:
- alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto;
- istituti scolastici fino a 150 persone;
- strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto, ambulatori fino a 1.000 mq;
- locali adibiti a commercio fino a 600 mq;
- aziende e uffici fino a 500 persone presenti;
- autorimesse fino a 1.000 mq;
- edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.
Categoria B
Nella categoria B rientrano le attività a medio rischio di incendio.
Per queste attività è obbligatorio chiedere la valutazione del progetto ai vigili del fuoco che lo esaminano entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA, ed entro 60 giorni viene data pronuncia sulla sua conformità.
Su queste attività sono eseguiti sopralluoghi a campione; se l’esito è positivo, su richiesta dell’interessato è rilasciato il verbale della visita tecnica. Le attività sono a titolo esemplificativo:
- locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone;
- strutture alberghiere, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, tra 50 e 100 posti letto;
- istituti scolastici da 150 a 300 persone;
- strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
- ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1.000 mq;
- locali adibiti al commercio, negozi, fiere, da 600 a 1.500 mq;
- aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti; edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.
Categoria C
Le attività che rientrano nella Categoria C sono ad alto rischio di incendio ad alto livello di complessità indipendentemente della presenza di una regola tecnica.
In questo caso sono obbligatorie sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi dei vigili del fuoco. Il certificato di prevenzione incendi sarà rilasciato al termine dei controlli con esito positivo. Si può consultare l’elenco delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione del DPR 151/2011 ad elevato rischio di incendio.
Esito negativo: Il comando dei vigili del fuoco rilascia la SCIA dopo aver visionato la conformità della documentazione presentata dal titolare dell’attività insieme alla SCIA stessa. Nel caso in cui i sopralluoghi a campione per le attività in classe A e B e quelli generalizzati per le attività in classe C diano esito negativo, il DPR prevede un tempo massimo di 45 giorni per conformarsi, pena il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti dannosi
Se il progetto comprende più attività ricadenti in categorie diverse
Le attività da sottoporre a valutazione, sono solamente quelle delle categorie B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze. Tuttavia, all’atto della presentazione della SCIA, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette e, se non ancora in atti già trasmessi, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.
Rinnovo SCIA antincendio scaduta
L’istanza di rinnovo avviene tramite dichiarazione in cui l’interessato attesta l’assenza di variazioni che aggravino le condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato in precedenza. Si dichiara, inoltre, di:
avere assolto agli obblighi gestionali, aver rispettato divieti, limitazioni e disposizioni in campo di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
aver mantenuto in stato di efficienza attrezzature, impianti, sistemi, dispositivi sempre ai fini della sicurezza antincendio.
Il rinnovo periodico di conformità antincendio, spetta al titolare dell’attività farne richiesta, avviene secondo l’art. 4 del DPR 151/2011:
– ogni 5 anni per la maggior parte delle attività;
– ogni 10 anni per attività a rischio particolarmente basso che avevano ottenuto un CPI “una tantum”.
CNA offre un servizio specializzato per l’ottenimento della SCIA, mettendo a disposizione delle aziende associate tutta l’esperienza dei suoi tecnici specializzati in materia antincendio:
EFFETTUIAMO IL SOPRALLUOGO
I nostri tecnici fanno un sopralluogo, prendono i riferimenti e ti danno le indicazioni precise su come ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.
ELABORIAMO il PROGETTO
I nostri tecnici si mettono all’opera sulla base dei rilievi effettuati, dei documenti a disposizione e delle soluzioni tecniche per essere in regola.
PRESENTIAMO AI VIGILI DEL FUOCO
Una volta ultimato il progetto, lo presentiamo ai Vigili del Fuoco, se la tua attività è di categoria A presentiamo subito la SCIA, se invece fosse di categoria B o C è necessario attendere il parere positivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Per maggiori informazioni contatta:
Ufficio Ambiente e Sicurezza
Claudia Salemme ☎️ 0382/433135 📧 c.salemme@cnapavia.it