Nonostante la legge (n.127 4 agosto 2010) stabilisca esplicitamente che le imprese di autotrasporto debbano essere escluse dall’obbligo della gestione dei pallet, capita spesso che molte aziende di autotrasporto si accordino con il proprio committente per la gestione e il recupero dei pallet usati e a quel punto debba ricorrere a un’attività di compravendita degli stessi.
Così facendo sono però costrette (sempre per legge) a ottemperare a una serie di obblighi, tra cui quello di tenuta del registro delle operazioni giornaliere (art. 128, Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), per prevenire fenomeni illeciti nel settore dell’attività di commercio di cose antiche e usate e assicurarne in tal modo la tracciabilità.
Tale obbligo è stato recentemente confermato da una circolare del ministero dell’Interno, dopo che a suo tempo fossero state sollevate perplessità sull’equiparazione dell’attività accessoria e occasionale di compravendita di pallet usati nel settore autotrasporto (attraverso la pratica dell’interscambio differito) allo svolgimento dell’attività vera e propria di compravendita di cose usate, soggetta appunto a specifici adempimenti amministrativi.
Ma il ministero aveva al contrario ribadito che anche l’attività secondaria e occasionale nella compravendita di pallet usati, tipica del settore autotrasporto, rientrava a pieno titolo negli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia. Opinione che è stata ora avvalorata anche dal parere del Consiglio di Stato.
Morale: quando un’azienda di autotrasporto pone in essere una compravendita di pallet usati, deve necessariamente annotarla sul registro delle cose usate. In caso non lo faccia, le sanzioni sono pesanti, dato che sono quelle previste per il delitto di ricettazione o l’impiego di unità di movimentazione usate di provenienza illecita.
Il consiglio da dare, per evitare complicazioni così gravose, è quindi quello di siglare un contratto per la gestione dei pallet che preveda esclusivamente l’interscambio contestuale (o immediato), escludendo la fattispecie dell’interscambio differito, evitando così a monte la fattispecie della compravendita di pallet usati.
Ricordiamo a questo proposito che interscambio contestuale significa che, alla consegna della merce pallettizzata, il trasportatore riceve e ritira un ugual numero di pallet. Nell’interscambio differito (quando i pallet non siano temporaneamente disponibili al momento e nel punto di consegna o il trasportatore non li ritiri per carenza di spazio sul mezzo o ancora rifiuti i bancali disponibili, contestandone la qualità) si genera invece un buono per il ritiro differito.