
Il contributo ambientale per gli imballaggi in carta e cartone si riduce di oltre il 50%
Il CONAI, valutato lo scenario attuale della filiera del recupero e del riciclo degli imballaggi a base cellulosica, ha deliberato una diminuzione del contributo ambientale.
Dal 1° luglio 2021:
1) il contributo base si ridurrà da 55 Euro/ton a 25 Euro/ton per tutti gli imballaggi in carta e cartone.
2) il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) si ridurrà da 107,00 a 101,00 Euro/ton. Resteranno invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%).
3) i nuovi valori delle altre procedure forfettarie/semplificate interessate dalla variazione saranno a breve disponibili sul sito CONAI.
4) poliaccoppiati per liquidi: per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale diminuisce da 75 Euro/ton a 45 Euro/ton, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 EUR/ton.
Per gli altri imballaggi poliaccoppiati son previste 4 fasce per la diversificazione contributiva. Ricordiamo che la nuova diversificazione – oggetto di studio da circa un anno, come anticipato a settembre 2020 con l’avvio della nuova modulistica dichiarativa – entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.
– Le prime due tipologie A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%, pagheranno il CAC carta dal 1° luglio 2021 ridotto a 25 Euro/ton e non sarà applicato loro nessun contributo aggiuntivo.
– La terza tipologia C, con componente carta superiore o uguale al 60% e inferiore all’80% pagheranno dal 1° gennaio 2022 un extra-CAC di 110 Euro/ton.
– La quarta tipologia D, con componente carta inferiore al 60% dal 1° gennaio 2022 il contributo extra sarà di 240 Euro/ton. Rientreranno in fascia D anche quegli imballaggi la cui componente carta non verrà esplicitata.
Secondo Conai, poiché si tratta di imballaggi non riciclabili con carta e cartone, l’invito alle aziende che li producono e utilizzano è quello di suggerire in etichetta il conferimento in raccolta indifferenziata, al fine di minimizzare l’impatto ambientale legato alla gestione del loro fine vita.
In allegato una tabella riepilogativa elaborata da Conai dei nuovi valori e le relative date di decorrenza:
TABELLA VARIAZIONI CAC CARTA
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Leggi la nostra guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi
Etichettatura ambientale degli imballaggi: chiarimenti da parte del MiTE
Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato una nota per fornire chiarimenti e precisazioni alle imprese che hanno incontrato difficoltà interpretative in merito all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi ai sensi dell’articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il documento dà indicazioni operative sulle modalità alternative di etichettatura da adottare in riferimento a particolari tipologie di imballaggio (imballaggi neutri, preincartati, di piccole dimensioni, multilingua o di importazione, e destinati all’export). Il testo fa luce sul tema della responsabilità dei soggetti obbligati e promuove il ricorso ai canali digitali.
Segnaliamo che il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, ha reso disponibili sul proprio sito https://www.etichetta-conai.com/ la versione aggiornata delle linee guida per l’etichettatura ambientale volontaria degli imballaggi. Ricordiamo che si tratta di un’etichettatura che non sostituisce quella obbligatoria prevista con il D.Lgs.116/2020, ma che può essere applicata utilizzando, almeno in parte, le informazioni ed i dati necessari per l’implementazione dell’etichettatura obbligatoria.
Questa etichettatura volontaria può riguardare diversi aspetti che vanno, ad esempio, dal contenuto di materiali riciclati alla compostabilità ed alla riciclabilità.
NOTA DI CHIARIMENTO MiTE ETICHETTATURA IMBALLAGGI SINTESI NOTA
Contributo ambientale per gli imballaggi in bioplastica
Il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) ha determinato il contributo ambientale per tutti gli imballaggi in bioplastica, su proposta di Biorepack, il nuovo consorzio nazionale di filiera per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, che si inserisce nel sistema Conai.
Il nuovo contributo ambientale sarà pari a 294 EUR/tonnellata ed entrerà in vigore dal 1° luglio 2021.
Applicazione del CAC sui nastri maniglia per fardellaggio
A seguito di una richiesta di chiarimenti, Conai ha effettuato una analisi sulla corretta applicazione del contributo ambientale (CAC) sui cosiddetti “nastri maniglia per fardellaggio“.
Si tratta di accessori applicati a cavallo di fardelli (generalmente) in plastica che contengono a loro volta una o più unità di prodotti. In genere sono costituiti da un nastro adesivo in plastica accoppiato in maniera inscindibile ad un nastro in cartoncino applicato per agevolare l’impugnatura del fardello.
Alla luce degli approfondimenti svolti Conai, con esclusivo riferimento ai nastri maniglia per fardellaggio, trattandosi di imballaggi poliaccoppiati (o compositi) non separabili manualmente, ha chiarito che ai fini del CAC la procedura da adottare è la seguente:
– applicazione del CAC sull’intero peso dell’imballaggio e relativo al materiale prevalente (in peso) tra le componenti carta e plastica (attualmente sul mercato i nastri maniglia sono per la quasi totalità a prevalenza carta in termini di peso);
– calcolo del peso del nastro adesivo (che concorre al peso complessivo dell’imballaggio da assoggettare al CAC) al netto della massa adesiva e, quindi al 50% del suo peso complessivo, mentre il peso del cartoncino al 100%.
– rilascio di un’autocertificazione (modulo 6.4) da parte dell’utilizzatore al fornitore, per i soli casi dubbi al momento della “prima cessione”.
Conai ha stabilito che l’obbligo di applicazione del CAC sulle “prime cessioni” di nastri maniglia per fardellaggio con le modalità sopra indicate decorre dall’1.04.2021.
Nel frattempo, è riconosciuta la validità di comportamenti pregressi fino al 31.03.2021; fino a tale data, pertanto, Conai prende atto di eventuali differenti modalità di applicazione/dichiarazione del Contributo ambientale sui nastri maniglia per fardellaggio.
Aumento del contributo ambientale unitario per la procedura semplificata di fusti in acciaio rigenerati, di fusti in plastica rigenerata e di cisternette multimateriali
Conai ha deliberato che dal 1° gennaio 2021 saranno rideterminati i valori dei contributi ambientali unitari, che si applicano su pesi standard dell’imballaggio:
– per la procedura semplificata per fusti in acciaio rigenerati che passa a 0,30 Euro/fusto. Il peso standard rimane uguale, ogni fusto 16,67 kg
– per la procedura semplificata per i fusti in plastica rigenerati e per le cisternette multimateriali. In particolare, il Contributo ambientale unitario passa a:
• 0,24 Euro/fusto per fusto in plastica di 30 lt ad apertura totale;
• 0,40 Euro/fusto per fusto in plastica di 60 lt ad apertura totale;
• 0,69 Euro/fusto per fusto in plastica di 120 lt ad apertura totale;
• 1,32 Euro/fusto per fusto in plastica di 220 lt ad apertura totale o parziale;
• 3,16 Euro/pz per Cisternetta multimateriale con pallet/base in acciaio;
• 3,00 Euro/pz per Cisternetta multimateriale con pallet/base in legno
• 5,00 Euro/pz per Cisternetta multimateriale con pallet/base in plastica.
Per ulteriori dettagli sulle due procedure, si rimanda alle circolari allegate che riepilogano le procedure semplificate nella loro globalità.
Aumento dei valori forfetari annuali del contributo Conai per la procedura semplificata etichette alluminio, carta, plastica
Dal 1° gennaio 2021 aumentano i valori forfetari annuali del contributo ambientale Conai per la procedura semplificata di etichette in alluminio, carta, plastica.
Restano invariate, invece, le soglie di fatturato e le modalità per l’applicazione della predetta procedura semplificata (Modello 6.14).
I valori aggiornati sono i seguenti, sulla base delle fasce di fatturato relativo a etichette:
fino a 100.000 Euro | 280 Euro (contributo annuale forfetario 2021) |
oltre 100.000 Euro e fino a 250.000 Euro | 370 Euro (contributo annuale forfetario 2021) |
oltre 250.000 Euro e fino a 500.000 Euro | 1.000 Euro (contributo annuale forfetario 2021) |
oltre 500.000 Euro e fino a 1.000.000 Euro | 1.540 Euro (contributo annuale forfetario 2021) |
oltre 1.000.000 Euro e fino a 1.500.000 Euro | 1.840 Euro (contributo annuale forfetario 2021) |
oltre 1.500.000 Euro e fino a 2.000.000 Euro | 2.690 Euro (contributo annuale forfetario 2021) |
oltre 2.000.000 Euro | 2.690 Euro + 0.084% x il fatturato eccedente la soglia |
Approvazione dello statuto Consorzio Biorepack – nuovo consorzio di filiera nell’ambito del sistema Conai
Con decreto il Ministero dell’Ambiente ha approvato lo statuto del Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabili – Biorepack, nuovo consorzio di filiera nell’ambito del sistema Conai.
Biorepack ha l’obiettivo di effettuare il recupero dei rifiuti costituiti da plastica biodegradabile e compostabile certificata ai sensi delle norme UNI EN 13432:2002 e/o UNI EN 14995:2007.
Partecipano al Consorzio:
a) Produttori: fornitori di materiali di imballaggio in plastica: produttori e gli importatori di polimeri certificati ai sensi delle suddette norme UNI;
b) Trasformatori: fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, certificati in base alle suddette norme UNI, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, sempre certificati;
Possono inoltre partecipare al Consorzio:
c) Utilizzatori: commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti dei predetti imballaggi, importatori di imballaggi pieni in plastica biodegradabile e compostabile e coloro che nell’esercizio della propria attività professionale utilizzano/forniscono ai propri clienti detti imballaggi, certificati;
d) Riciclatori: imprese che trattano a fine vita gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani, svolgendo le attività di cui all’art. 218, comma 1, lettera o) del D.Lgs.152/06.
Segnaliamo che non trattandosi di un Consorzio autonomo e alternativo a Conai, Biorepack si inserisce nel sistema dei consorzi di filiera del Conai accanto a Corepla, che fino ad ora per gli imballaggi in plastica era l’unico riferimento.
A regime riteniamo che le imprese della filiera (produttori e trasformatori) dovrebbero confluire in questo nuovo Consorzio, ma operativamente per le imprese esistenti già iscritte a Corepla si dovrà attendere una procedura ad hoc che sarà definita da Conai, in quanto si dovrà procedere all’adeguamento dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi al fine di includere Biorepack nell’elenco dei consorzi di filiera.
Esposizione semplificata in fattura del CAC su “imballaggi di piccole dimensioni”
Conai introduce, dal 1° gennaio 2021, un’esposizione semplificata in fattura del Contributo ambientale CONAI per i produttori e i commercianti dei seguenti imballaggi di piccole dimensioni:
– etichette in alluminio, in carta o in plastica;
– accessori per confezionamento camicie e similari (es.: girocolli, farfalline, clips, spilli, pettorali, carta velina, ecc.) di cui alla circolare Conai del 30 giugno 2015;
– capsule in alluminio o in plastica per enologia,
che possono indicare in fattura la dicitura: “Corrispettivo comprensivo del Contributo Ambientale Conai già assolto per imballaggi di piccole dimensioni (circ. Conai del 3/12/2020)”.
Gli obblighi di dichiarazione e versamento del contributo ambientale rimangono invariati anche nel caso in cui si adotti, su base volontaria, la nuova modalità semplificata di esposizione del CAC, in alternativa a quella ordinaria (che prevede l’indicazione in fattura del peso unitario per materiale degli imballaggi, del contributo applicato a ogni materiale e del valore totale del contributo), che continua ad essere valida.
Resta valido anche l’onere di rilasciare la scheda extracontabile su richiesta del cessionario. Infatti, nel caso in cui dagli elementi indicati in fattura non sia possibile per il cessionario rilevare l’entità del CAC compreso nel corrispettivo, il cedente – solo se richiesto dal cessionario – è tenuto a rilasciare la cosiddetta “scheda extra-contabile” con evidenza del CAC addebitato in fattura.
Contributo ambientale “Filo cotto nero” per imballaggio
A seguito di specifici approfondimenti eseguiti da Conai è emersa una diffusa errata interpretazione delle vigenti norme consortili sull’esatta classificazione del “Filo cotto nero” nella categoria degli imballaggi da parte delle imprese del settore.
Il “filo cotto nero” è un prodotto trafilato in acciaio con particolari caratteristiche di resistenza e duttilità, derivato dalla lavorazione della vergella (semilavorato siderurgico laminato di sezione circolare).
Pertanto Conai ha deliberato quanto segue:
– riconoscimento della validità di eventuali errori commessi dalle imprese nell’applicazione errata o nell’omissione del contributo ambientale Conai sulle “prime cessioni” di filo cotto nero per imballaggio, fino a tutto il 31.12.2020;
– decorrenza dell’obbligo del Contributo ambientale Conai sulle “prime cessioni” di filo cotto nero per imballaggio, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Si conferma la natura di imballaggio del filo cotto nero e, conseguentemente, il CAC si applica secondo le regole generali al momento della sua cosiddetta “prima cessione”.
Pertanto, il modulo di dichiarazione del contributo ambientale (6.1 ACCIAIO previsto per i produttori e gli importatori di tale imballaggio “vuoto”) sarà integrato da una nuova riga riservata alla voce “Filo di ferro per imballaggio”, attualmente unita alla voce “Reggetta”.
Restano valide tutte le ulteriori procedure consortili previste quali, ad esempio, l’esenzione dal contributo ambientale in caso di esportazione del filo cotto nero (sia tal quale sia se costituente materiale di confezionamento delle merci).
In allegato alla circolare, Conai ha predisposto un fac-simile di autocertificazione che il cliente deve rilasciare al fornitore nel caso di dubbi di quest’ultimo, con il quale l’impresa cedente richiede al fornitore per il 2021 (sulla base dei dati del 2020);
– di applicare il CAC su una percentuale di filo cotto nero, in quanto destinato al confezionamento di merci (dalle materie prime ai prodotti finiti, comprese materie prime secondarie, end-of-waste e sottoprodotti)
– di escludere dal CAC una percentuale di filo cotto nero, in quanto non destinato al confezionamento di merci (ad esempio: filo impiegato per legare i rifiuti, destinati ad essere trasportati con FIR – Formulario di Identificazione Rifiuti).
Etichettatura ambientale degli imballaggi: linee guida Conai
Il recente decreto facente parte del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, tra le tante novità introdotte nel Testo Unico Ambientale, ha modificato anche l’articolo riguardante i criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio rendendo obbligatoria l’etichettatura ambientale degli imballaggi. Questa disposizione non è però di semplice attuazione, in quanto non sono definiti chiaramente, ad esempio, né i soggetti obbligati né le modalità di etichettatura. A fronte di queste, e di altre, problematiche, il Consorzio Nazionale Imballaggi ha pubblicato delle linee guida a supporto delle imprese interessate: http://www.progettarericiclo.com//docs/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi
Circolari:
Circolare_fusti_acciaio_rigenerati_13_10_2020.pdf
Circolare_cisternette_fusti_plastica_rigenerati_13_10_2020.pdf
Comunic_CONAI_variazione_CAC_2021_acciaio_plastica_vetro (1).pdf
Circolare_Conai_3_dicembre_2020_esposizione_CAC_agevolata.pdf
Circolare_Conai_2_dicembre_2020_Filo_cotto_nero_allegato.pdf
Per informazioni:
Claudia Salemme
Tel.: 0382/433135
Mail: c.salemme@cnapavia.it