
In questo articolo vi presentiamo le principali novità 2022 di CONAI, in particolare riguardo al contributo.
- Qual è il contributo CONAI e quando è dovuto? E quali sono le variazioni 2022?
- Qual è la procedura per gli imballaggi pieni?
- Qual è la soglia per la procedura di esportazione degli imballaggi pieni?
- Quali sono le soglie di esenzione? Qual è la soglia per la dichiarazione annuale?
- Cos’è il servizio “Dichiarazione online”? Quali sono le sue funzionalità?
- L’etichettatura ambientale e la proroga al 1 luglio 2022.
Contributo Ambientale Conai: quanto e quando è dovuto, le variazioni 2022
Dal 1° gennaio 2022 è diminuito il Contributo Ambientale Conai (CAC) per:
- Per gli imballaggi in acciaio: il Contributo ambientale passa da 18,00 €/t a 12,00 €/t;
- Per gli imballaggi in alluminio: il Contributo ambientale passa da 15,00 €/t a 10,00 €/t;
- Per gli imballaggi in vetro: il Contributo ambientale passa da 37,00 €/t a 33,00 €/t;
- Per gli imballaggi in carta: il contributo ambientale passa da 25,00 €/t a 10,00 €/t.
Inalterati i valori degli extra CAC da applicare agli imballaggi
- Per i poliaccoppiati a base carta idonei al contenimento di liquidi – CPL
– di tipo C (con componente cellulosica superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%)
– di tipo D (con componente cellulosica inferiore al 60% o non esplicitata).
Per quanto riguarda l’esposizione in fattura, in caso di fornitura relativa a diverse tipologie di imballaggi in carta, le diciture da indicare in fattura sono le seguenti:
“Contributo Ambientale carta – Base” (per gli imballaggi di fascia 1) 10,00 €/t
“Contributo Ambientale carta – CPL” (per gli imballaggi di fascia 2) 30,00 €/t
“Contributo Ambientale carta – compositi tipo C” (per gli imballaggi di fascia 3) 120,00 €/t
“Contributo Ambientale carta – compositi tipo D” (per gli imballaggi di fascia 4) 250,00 €/t
Per gli imballaggi in plastica: viene aggiunta una quinta fascia contributiva ottenuta dalla divisione della fascia A in A1 e A2.
FASCIA A1 – Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti “Commercio & Industria”: 104,00 €/t;
FASCIA A2 – Imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana: 150,00 €/t fino al 30 giugno 2022 (invariata rispetto al valore di Fascia A del 2021) e 168 €/t dal 1° luglio 2022.
Dal 1° gennaio 2022 riduzioni anche per le procedure forfettarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni. Le aliquote sul valore delle importazioni passano:
– da 0,20 a 0,17% per i prodotti alimentari imballati
– da 0,10 a 0,08% per i prodotti non alimentari imballati.
Il contributo definito tramite calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate diminuisce da 101 a 90 €/t.
Tabella riepilogativa:
ACCIAIO | ALLUMINIO | CARTA | LEGNO | PLASTICA | PLASTICA biodegradabile e compostabile | VETRO | |
€/t | 12,00 | 10,00 | Fascia 1 (Base) 10,00 Fascia 2 (CPL) 30,00 Fascia 3 (Composti tipo C) 120,00 Fascia 4 (Composti tipo D) 250,00 | 9,00 | Fascia A1 104,00 Fascia A2 (fino al 30/6/2022) 150,00 (dal 1/7/2022) 168,00 Fascia B1 149,00 Fascia B2 520,00 Fascia C 642,00 | 294,00 | 33,00 |
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Novità procedura semplificata import imballaggi pieni
Nuovi valori dei contributi forfetari anno 2022 per la procedura di dichiarazione semplificata basata sul fatturato complessivo dell’anno precedente (massimo 2.000.000 €) per importatori di imballaggi pieni.
Conai dall’inizio del 2020 ha introdotto una procedura di dichiarazione semplificata del contributo ambientale (CAC) per importatori imballaggi pieni, basata sul fatturato complessivo dell’anno precedente.
La procedura semplificata è riservata alle imprese con un fatturato complessivo fino a massimo 2.000.000 € nell’anno precedente a quello della dichiarazione.
Il CAC è determinato in base alle fasce di fatturato complessivo dell’anno precedente, rilevabile dal Quadro VE50 (Volume d’Affari) del Modello IVA, senza alcuna distinzione in riferimento alla sua composizione.
I valori del contributo forfetario hanno subito una sensibile diminuzione a partire dal 1/1/2022, secondo la tabella seguente:
Contributo forfetario dovuto per le importazioni di imballaggi pieni | ||
Fatturato anno precedente | Anno 2021 | Anno 2022 |
fino a 200.000 € | Esenzione totale | |
oltre 200.000 – fino a 500.000 € | 280,00 € | 233,00 € |
oltre 500.000 – fino a 1.000.000 € | 559,00 € | 465,00 € |
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 € | 839,00 € | 698,00 € |
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 € | 1118,00 € | 930,00 € |
Nuova soglia per procedura esportazione imballaggi pieni – Mod . 6.6Bis
Le aziende che esportano imballaggi pieni, già dichiarati come importazione con le procedure semplificate su «valore» o su «tara» ( mod . 6.2/import), possono usufruire di una procedura di rimborso sulla parte di imballaggi esportata ad una serie di condizioni.
La principale condizione è che il CAC dichiarato per importazioni con la procedura semplificata («valore» o su «tara») nell’anno precedente non superi un determinato importo complessivo annuo: per l’anno 2021 la soglia del CAC dichiarato per accedere al rimborso è stata aumentata da 5.000 a 7.500 € estendendo le imprese che ne hanno diritto.
La domanda di rimborso aggiornata (Modulo 6.6 Bis) è da presentare entro la fine di febbraio 2022 per le esportazioni effettuate nel 2021.
Le altre condizioni restano immutate, compresa quella che possono essere richiesti solo rimborsi superiori a 200 €.
Ricordiamo che il contributo da versare si calcola applicando al CAC dichiarato a Conai con le procedure semplificate per import dell’anno precedente (2021) la percentuale di fatturato estero sul fatturato complessivo ( Italia+estero).
Aumento soglie di esenzione e di dichiarazione annuale
A partire dalle dichiarazioni di competenza del 2022 è stato previsto:
– l’aumento delle soglie previste per l’“esenzione” dalla dichiarazione del Contributo Ambientale da 100,00 a 200,00 € (per la procedura ordinaria) e da 200,00 a 300,00 € (per le procedure semplificate).
La prima dichiarazione che dovrà tenere conto delle nuove soglie di esenzione è quella annuale da
presentare entro il 20 gennaio 2023;
– l’aumento della soglia per la dichiarazione “annuale” del Contributo da 2.000,00 a 3.000,00 €
- La prima dichiarazione che dovrà tenere conto della nuova soglia di 3000 Euro è quella da presentare entro il 20 gennaio 2023, se il CAC si attesta al di sotto di 3000 Euro ma sopra alle soglie di esenzione (200 o 300 Euro) l’azienda presenterà una dichiarazione annuale in riferimento al 2022.
• Se l’impresa a fine 2021 ha superato la soglia di 3.000,00 Euro di Contributo dovuto per quel materiale, nel corso del 2022 effettua le dichiarazioni con cadenza trimestrale.
Resta confermata la soglia minima di dichiarazione (10 tonnellate, solo ai fini statistici, indipendentemente dal fatto che il Contributo sia sotto la soglia prevista).
Nuove funzionalità del servizio di Dichiarazione online
Dal 2022 sono state introdotte alcune nuove funzionalità del servizio di Dichiarazione online che consente ai consorziati, già dalla fine del 2021, di effettuare in autonomia:
- tutte le modifiche anagrafiche semplici, vale a dire quelle che non comportano variazioni di codice fiscale e/o partita iva (accedendo da menù “Modifica dati anagrafici” o da “My Account”);
- la verifica dello stato dei moduli trasmessi e la correzione di errori di compilazione con eventuali integrazioni;
- per le dichiarazioni con i moduli 6.1, 6.2, 6.10, anche se risultano fatturate, si possono apportare rettifiche e/o integrazioni e/o cancellazioni con riferimento sia alle tipologie di imballaggi oggetto di dichiarazione sia ai relativi quantitativi assoggettati e/o esenti e, in tal caso, anche alla scheda quantità in esenzione 6.3.
Dopo aver effettuato le rettifiche on line, l’azienda riceve una mail con i dati aggiornati e successivamente la relativa nota di credito e/o fattura integrativa sulla base della tipologia di rettifica eseguita sulla dichiarazione e previ i riscontri del caso.
La procedura per quelle non modificabili online prevede la compilazione e l’invio a CONAI (a mezzo PEC: contributo.conai@ legalmail.it) della dichiarazione in formato cartaceo disponibile anche sul sito www.conai.org, in Download documenti/Modulistica.
Etichettatura Ambientale Imballaggi: proroga al 1° luglio 2022
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è stato nuovamente prorogato.
L’art. 11, comma 1 del c.d. “Decreto Milleproroghe” ha, infatti, disposto la (ulteriore) sospensione – fino al 30 giugno 2022 – dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi in commercio sul territorio nazionale.
Il Decreto Milleproroghe ha chiarito che gli imballaggi privi dei requisiti richiesti dall’art. 219, comma 5, del Testo Unico Ambientale (ovvero codifica alfa-numerica come da Decisione 129/97/CE e indicazioni per il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita) già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
INFO E CONTATTI
Claudia Salemme
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