La legge 154/2016, cosiddetto collegato agricolo, ha reso obbligatorio per il CONOE, al pari di tutti gli altri Consorzi previsti dal codice ambientale, il contributo ambientale posto a carico dei produttori di oli e grassi vegetali ed animali funzionale a rendere effettivo il principio di responsabilità del produttore. L’entrata in vigore del contributo, anche a seguito delle modifiche intervenute con l’ultimo decreto milleproroghe, è fissata al 1 luglio 2017.
Sul sito del Conoe (Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali es animali esausti) sono state pubblicate le procedure che il Consorzio ha definito per l’applicazione in fattura e il versamento del contributo ambientale al Conoe, che rappresenta una delle forme di finanziamento del Consorzio.
Le imprese interessate sono principalmente produttori di rifiuti costituiti da oli e grassi vegetali ed animali esausti le quali partecipano al Consorzio (assolvendo di conseguenza all’obbligo normativo) e per le quali il Consorzio svolge un’utile funzione per la corretta gestione dei loro rifiuti; in aggiunta, potranno esserci, anche imprese in quanto produttori o importatori di olio vegetale.
Ricordiamo che il contributo si applica alla prima cessione sul mercato nazionale a titolo oneroso o gratuito dell’olio o del grasso. Tuttavia, mediante un’autodichiarazione o la sottoscrizione di accordi, si può attuare lo spostamento del punto di prelievo.
Data la novità dell’adempimento, e le tempistiche ristrette, il CONOE ha definito una procedura transitoria semplificata per l’applicazione del contributo, prevedendo al contempo l’esonero dall’applicazione del contributo CONOE per le cessioni effettuate fino al 31 luglio 2017, nell’ipotesi in cui l’azienda non sia riuscita ad adeguare le proprie procedure aziendali o i propri sistemi informatici