FAQ -Trattamento dei dati nel contesto lavorativo: Vaccinazione dei dipendenti
Viene confermato dal Garante che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali.
Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.
Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).
Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
Prima risposta – richiesta di conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione
1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione? NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento) |
Seconda risposta – richiesta di conferma al Medico Competente dell’avvenuta vaccinazione dei dipendenti
2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008). |
Terza risposta – Vaccinazione come condizione di accesso ai luoghi di lavoro
3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)? Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008). |
SCARICA LE FAQ DEL GARANTE PRIVACY
Il Servizio Privacy offerto da CNA
Il Servizio Privacy di CNA Pavia è personalizzato sulle esigenze dell’azienda, rilevate tramite colloqui volti a mappare tutte le attività dell’impresa: attività che prevedono il trattamento di dati di clienti/fornitori, dipendenti e collaboratori, l’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di localizzazione satellitare, etc.
Inoltre, la documentazione privacy è strettamente correlata al nuovo obbligo per le imprese di predisporre il Protocollo di sicurezza aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro: Informative Covid-19 per l’acquisizione della temperatura dei dipendenti e dei terzi, Lettera di designazione dell’incaricato aziendale alla misurazione della temperatura, Registro del front-office per la raccolta dei dati Covid-19.
Il nostro servizio non si conclude con la consegna delle informative, dei registri e delle nomine, ma continuiamo ad assistere l’impresa e l’imprenditore anche successivamente.
Se non hai ancora regolarizzato tutti gli aspetti della tua attività compresi nel GDPR, rivolgiti al nostro Ufficio Privacy: avrai un preventivo su misura per una gestione dei dati con un corretto livello di adeguamento alla normativa.
Contatta CNA Pavia – Ufficio Privacy:
Responsabile Area Privacy, Sicurezza e Ambiente
Maria Grazia Beretta – Tel.: 0382/433112 – Mail: mg.beretta@cnapavia.it
Claudia Salemme – Tel.: 0382/433135 – Mail: ufficioprivacy@cnapavia.it