Nella giornata di ieri, 19 marzo 2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato un documento dal titolo “Linee Guida Cantieri Edili”, facendo proprio e adeguando specificatamente alle sole attività di cantiere il “Protocollo per le misure di contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro” di cui vi avevamo già dato comunicazione nei giorni scorsi.
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Inoltre a fondo del documento sono chiarite delle casistiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle quali è sollevata la responsabilità dell’azienda nei confronti della committenza anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti:
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini: conseguente sospensione delle lavorazioni non imputabile all’azienda esecutrice;
2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni non imputabile all’azienda esecutrice;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni non imputabile all’azienda esecutrice;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni non imputabile all’azienda esecutrice;
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni non imputabile all’azienda esecutrice;
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Di seguito alcuni facsimile che possono essere utilizzati dalle aziende (con le opportune modifiche e integrazioni) per effettuare le comunicazioni di sospensione dei lavori.