Continua incessante la produzione normativa per il contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica.
La Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020 fornisce indicazioni operative per l’attività del medico competente e presenta aggiornamenti e chiarimenti sui lavoratori fragili.
In questi mesi di emergenza, anche per rendere più efficace il contenimento del virus, il concetto di “fragilita” dei lavoratori è individuato nelle condizioni di quei lavoratori che rispetto a patologie preesistenti, potrebbero determinare, in caso di infezione da Covid-19, conseguenze più gravi o infauste.
Con specifico riferimento al criterio dell’età si chiarisce che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, quindi la maggiore fragilità nelle fasce più elevate di età va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità (coesistenza di più patologie).
Inoltre anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro non sia tenuto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria in base al Testo Unico sulla sicurezza, la circolare indica che in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ad es. malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche) deve essere assicurata al lavoratore la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure di sorveglianza sanitaria.
Lo stato di fragilità va individuato dal medico competente il quale, supportato dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, da una descrizione dettagliata della mansione (postazione/ambiente di lavoro) svolta dal lavoratore, nonché dalle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio (Protocollo aziendale 24 aprile 2020), questi ultimi forniti dal datore lavoro, fornirà la propria valutazione.
Il medico competente, dopo la valutazione sopra esposta, fornirà il suo giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni organizzative maggiormente cautelative per la salute del lavoratore (idoneità con prescrizioni), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo in casi che non consentano soluzioni alternative. Ferma la necessità di ripetere la visita e rivedere il giudizio alla luce dell’andamento epidemiologico, delle diagnosi e delle cure.
In vigore dall’ 8 settembre fino al prossimo 7 ottobre il nuovo DPCM del 7 settembre 2020, che per lo più conferma le decisioni già prese con precedenti decreti in materia Covid-19, ad esempio le mascherine da indossare nei luoghi pubblici al chiuso, ma che riporta alcune novità e/o specifiche indicazioni in relazione ad ambiti particolari come la scuola, i servizi educativi per l’infanzia, il trasporto pubblico e gli obblighi per chi rientra da paesi considerati a rischio.
Vengono confermate le misure relative alle mascherine e al distanziamento sociale.
Nessuna modifica sulle regole per la protezione individuale; in estrema sintesi, oltre all’igiene delle mani, confermato l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Nel nuovo DPCM viene confermato, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare la mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Obbligo di mascherina confermato anche all’aperto delle 18 alle 6 in tutte le situazioni di assembramento. Precisamente, in questi orari la mascherina dovrà essere indossata negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) dove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale.
Per quanto riguarda le attività produttive e commerciali continuano a essere consentite nel rispetto del Protocollo condiviso Governo – Parti sociali del 24 aprile 2020 e anche, per i rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto dei Protocolli dei cantieri e dei trasporti /logistica.
Le attività commerciali, i servizi di ristorazione, i servizi alla persona, gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive devono svolgersi inoltre anche nel rispetto di specifici contenuti di protocolli o linee guida nel settore di riferimento, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni.
Ricordiamo che tutte le attività, devono documentare l’attuazione di quanto indicato e prescritto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020 attraverso la redazione del proprio protocollo aziendale.
Tale documento deve fornire tutte le indicazioni operative sulle misure di contenimento adottate negli ambienti di lavoro per contrastare l’epidemia di Covid19; deve inoltre essere tenuto a disposizione degli Organi di Vigilanza.
CNA è a disposizione per fornire il servizio di consulenza e predisposizione del protocollo aziendale di prevenzione e gestione del rischio contagio, tenuto conto dell’attività dell’azienda e delle sue specifiche esigenze.
E’ possibile contattare la responsabile del Servizio Sicurezza Maria Grazia Beretta – tel. 0382/433112 – Mail: mg.beretta@cnapavia