L’obbligo dell’indicazione dell’origine potrebbe essere uno strumento a supporto della lotta alle frodi in campo alimentare, prevenendo la contraffazione e le pratiche commerciali sleali che danneggiano il mercato interno
Cosa prevede il regolamento
L’indicazione dell’origine dell’alimento è inclusa nell’elenco delle indicazioni obbligatorie previste all’art. 9 del Reg. UE in materia di etichettatura 1169/2011, che specifica, alla lett. i: “il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26” del regolamento che prevede, l’obbligo di indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza nei casi in cui la mancata indicazione sull’etichettatura “possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
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Quindi l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria solo se l’omissione può indurre in errore il consumatore sul paese d’origine o il luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta potrebbero far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato, e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, va indicato:
l’origine dell’ingrediente primario, oppure indicando che il paese d’origine/luogo di provenienza è diverso da quello dell’alimento.
Il Reg.1169/2011, definisce “Ingrediente primario: ingrediente/i che rappresenta più del 50% di un alimento”. A livello nazionale sono stati emanati decreti ministeriali che hanno valenza esclusivamente sui prodotti in distribuzione sul territorio nazionale
Regole sull’etichettatura e le informazioni che devono accompagnare gli alimenti
Disposizioni nazionali:
- M. 9.12.2016 «ORIGINE DEL LATTE»;
- M. 26.7.2017 « ORIGINE DEL GRANO DURO NELLA PASTA DI SEMOLA»
- M. 26.7.2017 «ORIGINE DEL RISO»
- M. 16.11.2017 «ORIGINE DEL POMODORO»
I decreti sopra elencati sono stati prorogati con Decreto Mipaaf fino al 31 dicembre 2020.
L’art. 1 del regolamento definisce l’ambito di applicazione, come definito sopra, con l’esclusione da tale ambito di quei prodotti alimentari protetti da indicazioni geografiche [riferimenti normativi: Reg. UE 1151/2012, Reg. UE 1308/2013, Reg. CE 110/2008 o Reg. UE 251/2014] o protetti in virtù di accordi internazionali o marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme più specifiche riguardanti l’applicazione dell’art. 26.3 per tali indicazioni. Sono esclusi i prodotti sfusi.
Negli art. 2 e 3 troviamo, le modalità di indicazione del paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario e la presentazione di queste informazioni sull’etichettatura degli alimenti.
L’art.4 stabilisce che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.
L’applicabilità del regolamento 775/2018 è complessa, soprattutto per alcuni prodotti nei quali è molto difficile individuare l’ingrediente primario, tanto che la Commissione europea ha pubblicato le Linee guida applicative in gennaio 2020, anche se le stesse non risolvono i dubbi preponderanti.
Pertanto, rimaniamo in attesa di una imminente moratoria europea di almeno un anno anche in considerazione dell’emergenza sanitaria che sta colpendo l’intero pianeta da febbraio 2020 e che sta mettendo in gravi difficoltà tutta l’economia, compreso il settore alimentare.
SITUAZIONE ATTUALE – regolamento 775/2018 e decreti nazionali
La Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Bellanova, e il Ministro dello sviluppo economico, Patuanelli, hanno chiesto ai Commissari Ue, che sia esteso l’obbligo di origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti, a partire da una scelta rapida sui prodotti sui quali si è già fatta sperimentazione in questi anni come latte, formaggi, carni trasformate, pasta, riso, derivati pomodoro.
In quest’ottica i Ministri hanno notificato a Bruxelles la proroga fino al 31 dicembre 2021 del decreto su latte e formaggi e sono pronti ad avanzare sulla proroga degli altri decreti nazionali con la stessa scadenza, infatti Mipaaf e Mise hanno già firmato la proroga per origine obbligatoria per pasta, riso e derivati del pomodoro.
Riguardo ai termini introduttivi dell’indicazione di origine, rientrerebbero quindi anche quei termini già impiegati in applicazione dei DM nazionali. Ad esempio quelle del Decreto interministeriale sull’origine del latte 9.12.2016 (“Paese di mungitura”, “Paese di condizionamento o di trasformazione”, o l’origine del grano per il DM sulla pasta ecc.), che sembrano tutte conformi anche al Reg. (UE) 775/2018.
L’ Italia ha infatti formulato a luglio 2019 un quesito specifico alla Commissione riguardante le diciture che introducono le parole dell’art. 2 del reg. 775/2018. In particolare, è stato chiesto se le parole “paese d’origine” e “luogo di provenienza” possano essere sostituite da espressioni aventi lo stesso significato sostanziale come “paese di mungitura”, dicitura introdotta a livello nazionale dal DM.
Ciò significa che le indicazioni che abbiamo fornito sulle linee guida al regolamento, relativamente alla materia prima agricola, trovano oramai conferma e quindi indicare in etichetta da dove arriva il grano, significa trasparenza verso il consumatore, che è il principio cardine del 775/2018. Di fatto i decreti nazionali, a prescindere dalla decisione di Bruxelles, continueranno a vivere, almeno in etichetta.
In conseguenza di tutto ciò abbiamo formalizzato una richiesta al MISE e al MIPAAF nella quale abbiamo richiesto:
- maggiore chiarezza al fine di fornire alle imprese un quadro normativo il più possibile chiaro con una circolare congiunta MISE-MIPAAF-SALUTE;
- In considerazione della complessità del regolamento 775/2018 dovrebbe essere prevista una moratoria di almeno un anno anche in considerazione dell’emergenza coronavirus;
- di attivare il massimo coordinamento in materia di origine al fine di confermare i molteplici casi di compatibilità delle diciture del regolamento dell’Unione e dei decreti nazionali già spese negli ordinativi di etichette, consentendo in ogni caso lo smaltimento degli imballaggi ordinati o le scorte degli stessi.
- campo visivo: utilizzare tutti i lati della confezione come indicato dal reg. UE 1169/2011 soprattutto per gli imballaggi più piccoli, mentre il regolamento 775/2018 prevede che là dove indicato il Made in, si indica l’informazione di origine dell’ingrediente primario.
- etichettare le confezioni esistenti con stickers inamovibili che richiamano l’origine, laddove ne ricorrano gli obblighi, così da evitare gli sprechi e i costi collegati allo smaltimento degli involucri con etichette non aggiornate.