Aggiornamento del 19 maggio 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile la Lombardia è collocata in “zona gialla”.
Il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 introduce nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il testo aggiorna il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.
Tra le imminenti novità previste per le zone gialle dal DL n. 65/2021 si evidenziano:
- dal 18 maggio, la riduzione di un’ora del divieto di effettuare spostamenti notturni per motivi diversi da lavoro, necessità o salute, che rimane quindi valido dalle ore 23 alle ore 5. Tale divieto sarà ulteriormente ridotto (dalle ore 24 alle ore 5) a partire dal 7 giugno, e verrà completamente abolito dal 21 giugno;
- dal 22 maggio, la riapertura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, mercati, gallerie commerciali e parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili;
- dal 24 maggio, la riapertura delle palestre (anticipata rispetto al 1° giugno, come invece prevedeva il DL n. 52/2021).
È inoltre prevista la ripresa di altre attività nei mesi di giugno e luglio.
Resta fermo, per quanto non modificato dal D.L. n. 65/2021, quanto già previsto dal DL n. 52/2021. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dai citati decreti-legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021.
Aggiornamento al 26 aprile
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n° 52 “Riaperture” attraverso il quale vengo ad essere definite le nuove misure finalizzate a favorire la “ graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione della pandemia da COVID 19.”
In sintesi:
- Viene prorogato il DPCM 2 marzo fino al 31° luglio 2021;
- Viene abrogata l’eliminazione della zona gialla, prevedendo dunque che sia ripristinata e consentendo gli spostamenti tra regioni bianche e gialle;
- Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile. Inoltre, nello stesso periodo i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive;
- Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi;
- Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto del coprifuoco e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
Scuola:
- Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca. Tali disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
- Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.
Inoltre:
- Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.
- Dal 15 maggio 2021, in zona gialla, possono svolgersi le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi.
- È consentito dal 1° luglio 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
- Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.
Infine, con l’art. 10 vengono disciplinati i cd. “certificati verdi” con cui è possibile lo spostamento tra Regioni di colore diverso.