La seria azione della CNA ha portato risultati concreti per gli imprenditori lombardi: si poteva fare di più.
“Non siamo totalmente soddisfatti, con un piccolo sforzo si potevano autorizzare anche gli artigiani delle manutenzioni e riparazioni.” Dopo le nostre tempestive proteste e le nostre proposte, ecco che la Regione Lombardia, per bocca dell’Assessore Cattaneo, ha emanato nuove deroghe per la circolazione dei veicoli euro3 sul nostro territorio.
“Abbiamo fatto un buon lavoro e la Regione ci ha ascoltato anche se non totalmente – dice Luca Riva Presidente CNA FITA Lombardia – ma non ci fermiamo. Ora servono altre due cose: permettere agli artigiani delle riparazioni e manutenzioni di continuare a lavorare nelle città, almeno finché non si sia in presenza di un progetto organico di aiuti per la sostituzione dei veicoli e di conseguenza un progetto di pianificazione programmata per la sostituzione dei veicoli, da concordare con il Governo per quanto riguarda le risorse”. Su questo, a livello Nazionale e regionale la CNA opererà per non lasciare sole le migliaia di imprese che devono sobbarcarsi oneri per il cambio dei mezzi.
LE NUOVE DEROGHE PER I DIESEL EURO 3
Sono state previste deroghe per:
i veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 euro (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
i veicoli di proprietà per il trasporto di persone e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età (qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni);
autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come previsto ai sensi delle lettere f) e g) dell’art. 54 del Codice della Strada;
veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l’avvenuto acquisto da parte dell’intestatario del mezzo stesso;
Specifica dei veicoli di cui alle lettere f) e g) dell’art. 54 del CDS:
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse.
Si riporta l’intero articolo del regolamento CDS
Art. 203. Regolamento di Attuazione
Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale
1. Sono classificati, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per il trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purchè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
3. Per gli autoveicoli non compresi nell’elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell’autotelaio incrementata del 20%.