Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok definitivo al decreto legislativo che modifica e adegua la normativa nazionale per quanto riguarda il DPI dispositivi di protezione individuale alle disposizioni del regolamento europeo UE 2016/425.
Cosa contiene il decreto? L’obiettivo è semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato dei DPI, migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.
In particolare, si tratta del necessario coordinamento con le disposizione generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti; dell’inclusione nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di alcuni prodotti sul mercato che svolgono una funzione protettiva per l’utilizzatore, in precedenza invece esclusi; della maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori economici interessati; della semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme vigenti, secondo criteri di praticabilità e proporzionalità; della maggiore qualificazione dei requisiti da applicare alle autorità di notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e nella sorveglianza.
Il nuovo Regolamento divide i dispositivi per la protezione individuale (DPI) in tre categorie.
La Categoria I comprende i seguenti rischi minimi:
- Lesioni meccaniche superficiali;
- Contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
- Contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole);
- Condizioni atmosferiche di natura non estrema.
La Categoria II include i rischi diversi da quelli presenti nella precedente e successiva categoria.
La Categoria III comprende solo i rischi che possono avere conseguenze molto gravi, come la morte o danni irreversibili alla salute, con riguardo a quanto segue:
- Sostanze e miscele pericolose per la salute;
- Atmosfere con carenza di ossigeno;
- Agenti biologici nocivi;
- Radiazioni ionizzanti;
- Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- Ambienti a bassa temperatura con effetti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai -50 °C o inferiore:
- Cadute dall’alto;
- Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- Annegamento;
- Tagli da seghe a catena portatili;
- Getti ad alta pressione;
- Ferite da proiettile o da coltello;
- Rumore nocivo.
Il Regolamento riguarda i DPI nuovi di un fabbricante nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo. Il Regolamento deve essere applicato a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.