Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (cfr. vedi anche), particolare rilievo assume l’obbligo per i datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione, od ogni anticipo di essa, attraverso specifiche modalità tracciabili.
Il nuovo obbligo entrerà in vigore il 1° luglio 2018, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento. Da tale data i datori di lavoro o committenti non potranno corrispondere la retribuzione od il corrispettivo maturato, per mezzo di denaro contante consegnato direttamente ai lavoratori impiegati nell’ambito dei seguenti rapporti di lavoro :
– subordinato (ex art.2094 c.c.), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto
– collaborazioni coordinate e continuative
– contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L. n.142.2001).
Sono esclusi dall’obbligo :
– i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (art.1, c.2, D.lgs. n.165/2001);
– i rapporti di lavoro domestico
– i tirocini e le borse di studio
– le prestazioni occasionali di lavoro autonomo ( ex rt.2222 c.c.)
In caso di violazione dei predetti obblighi, il datore di lavoro/committente è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. In merito alla contestazione dell’illecito l’INL ha diramato specifiche indicazioni evidenziando in particolare che è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma che lo stesso sia andato a buon fine.