
Dal 1° gennaio 2020 saranno attuate le disposizioni relative al Documento unico di circolazione e di proprietà – che ha abolito il certificato di proprietà – sul quale sono annotati anche i dati di proprietà e quelli relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo.
Il nuovo documento, che sarà rilasciato dal MIT (Ministero di Infrastrutture e Trasporti), conterrà tutti i dati del veicolo, quelli tecnici e quelli relativi alla proprietà, finora distinti nel libretto e nel certificato di proprietà.
Dalla stessa data entrerà in vigore anche l’art.103, comma 1 del Codice della strada, il quale prevede che per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario debba chiedere al Dipartimento trasporti del MIT la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia sottoposto a revisione con esito positivo in data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.
Il veicolo da esportare raggiunge i confini munito di foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art.99 Cds. Dal 1° gennaio 2020 non sarà pertanto più possibile esportare veicoli all’estero senza la preventiva radiazione e con revisione più vecchia di 6 mesi alla data di richiesta di radiazione.
Per la reimmatricolazione di tali veicoli in altri Stati, è necessaria la carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.