Il 3 novembre è stato firmato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid 19. Il DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data odierna e le disposizioni in esso contenute si applicano a partire dal 6 novembre.
Il decreto individua tre tipologie di misure:
1. Le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1) “zona gialla”;
2. Le ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (art. 2) “zona arancione”;
3. Le ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art. 3) “zona rossa”.
Considerato che al momento la Lombardia è stata classificata zona rossa, ecco una breve sintesi delle disposizioni per il settore a seconda del diverso livello di gravità.
Zona gialla: sono consentite le attività di parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuatori, piercer e toelettatori (art. 1 co. ii), a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato che lo svolgimento di tali attività sia compatibile con l’andamento della situazione epidemiologica e che siano individuati i relativi protocolli di sicurezza. Nella sostanza, sull’intero territorio nazionale le attività di servizi alla persona citate possono continuare ad essere svolte rispettando i protocolli di sicurezza e le linee guida a voi noti.
Zona arancione: sono consentite tutte le attività inerenti i servizi alla persona (art. 2 co. 4 lett. b). Va sottolineato che è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle zone arancioni se non per motivi legati a esigenze di lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute. In queste zone è altresì vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo per motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, oppure per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. In altre parole ci si potrà recare dal parrucchiere o dall’estetista nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione oppure in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, se in quest’ultimo tali servizi non sono presenti.
Zona rossa: sono consentite solo le attività di acconciatura (parrucchiere e barbieri), mentre sono sospese le attività di estetica, tatuaggio, piercing e toelettatura (art. 3 co 4 lett. h). Si sottolinea che è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle zone rosse e anche all’interno delle zone stesse se non per esigenze di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità. Pertanto, dalla lettura del decreto, sembra che sarà possibile recarsi dal parrucchiere o barbiere solo se tali attività sono situate all’interno del comune di residenza, domicilio o abitazione.
Le zone arancioni e le zone rosse saranno individuate con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici. Le ordinanze una volta emanate sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del DPCM (3 dicembre 2020).
Il decreto contiene, inoltre, una disposizione generale valida su tutto il territorio nazionale, che impone (art. 1, co. 9, lett. ff) la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle attività commerciali presenti all’interno dei centri commerciali elencando tassativamente le eccezioni: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Essendo l’elenco tassativo, nonostante nel nostro caso non si tratti di attività commerciali, si ritiene che le attività di nostro interesse (parrucchieri, barbieri, estetiste, tatuatori, piercer e toelettatori) presenti all’interno dei centri commerciali siano soggette a tale divieto, in attesa di chiarimenti ufficiali.