Il 22 febbraio scorso in conferenza unificata Stato–Regioni è stato raggiunto l’accordo sulle prime 58 definizioni degli interventi di edilizia privata che non richiedono comunicazioni (Cil, Cila, Scia) né permesso di costruire. La lista delle definizioni è ancora aperta e si prevede il suo possibile incremento in funzione di specifici interventi.
L’elenco dei lavori che potranno esser svolti nel regime di edilizia libera sono diversi e importanti: prevede che, ad esempio, non bisognerà più chiedere autorizzazione preventiva per lavori di manutenzione ordinaria come quelli di riparazione, sostituzione e rinnovamento della pavimentazione interna ed esterna, o per lavori di rimozione delle barriere architettoniche, l’installazione di ascensori e l’installazione di pannelli fotovoltaici (fuori dai centri storici) o pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
Norme che semplificheranno la vita non soltanto ai cittadini intenzionati ad effettuare lavori in casa ma anche alle imprese, partendo proprio da quelle di costruzione.
La lista completa di tutti gli interventi liberi è stata approvata in attuazione al decreto legislativo 222/2016 (Scia 2), sulle attività e i procedimenti edilizi che avrebbe dovuto essere emanato entro il 9 febbraio 2017.
in allegato è possibile vedere il testo del decreto e il glossario
Finalmente lo schema di decreto ed il relativo glossario dell’edilizia libera hanno ricevuto l’approvazione in Conferenza unificata. Il glossario non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni, ma diventa operativo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Questo documento definisce le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore, in particolare: delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio), tracciando in questo modo un confine tra una miriade di piccoli interventi di manutenzione e miglioramento.
Concretamente, il Glossario mette insieme tutte le opere per le quali era già stabilito che non fosse necessario alcun titolo abilitativo (facendo soltanto un’operazione compilativa), e illustra i casi al limite per i quali, da ora, i Comuni non potranno imporre vincoli.
La tabella del glossario contiene la definizione dell’intervento e i riferimenti normativi; nel dettaglio riporta:
- il regime giuridico dell’attività edilizia libera (ex art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001);
- l’elenco delle categorie di intervento che il Testo unico dell’edilizia ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
- l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio (come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 222/2016);
- l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e pubblica amministrazione.
CNA Costruzioni, che fin dall’inizio ha partecipato attivamente con un suo rappresentante ai lavori del Dipartimento della Funzione Pubblica dove vengono costruite le proposte anche sul fronte della semplificazione in edilizia, ha da sempre espresso la sua posizione in materia: semplificare è l’unica strada per far ripartire l’edilizia, così come conoscere da subito fin dove ci si può spingere senza coinvolgere il professionista tecnico, in questo modo si agevolano sicuramente le imprese ed i cittadini.
Continuando sul percorso della collaborazione istituzionale, CNA Costruzioni sarà successivamente coinvolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per la stesura dei glossari relativi alle attività che hanno bisogno dei titoli abilitativi (CILA, SCIA e permesso di costruire).
TESTO DECRETO GLOSSARIO 21.2.18 u.v
Allegato 1 – GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA