Secondo quanto disposto dal Decreto Cura Italia (DL n.18/2020) i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro devono essere tutelati dall’INAIL come infortunio sul lavoro. A tale fine il medico certificatore deve redigere il consueto certificato di infortunio ed inviarlo telematicamente all’INAIL.
In merito l’INAIL ha chiarito con la circolare del 20 maggio che:
– dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro;
il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. A tale proposito l’Istituto nel comunicato e nella circolare ritiene che:
- “la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.
- il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.”
Si segnala infine che sono in via di predisposizione specifici emendamenti al Decreto Liquidità atti ad escludere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro in caso di contagio da Covid del dipendente, qualora lo stesso datore di lavoro abbia rispettato i protocolli di sicurezza.