Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con l’aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, alla luce del D.L. 24/2022 che dal 1° aprile introduce per tali situazioni il regime dell’isolamento e dell’autosorveglianza.
Casi COVID-19 (Isolamento)
Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.
L’isolamento resta di 7 giorni per i soggetti vaccinati con booster o con ciclo vaccinale completato da meno di 120 giorni se asintomatici, di 10 se sintomatici.
Per i non vaccinati o per chi ha ricevuto l’ultima dose da oltre 120 giorni il periodo di isolamento è di 10 giorni.
Al termine dell’isolamento va eseguito un test molecolare o antigenico.
Contatti stretti (Autosorveglianza)
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Circolare del Ministero della Salute Prot. n. 19680 del 30/03/2022