
L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi introdotto dall’art. 219, comma 5, del Dlgs. 152/2006 è stato nuovamente prorogato.
L’art. 11, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. “Decreto Milleproroghe”, in vigore dal 31 dicembre 2021) ha, infatti, modificato l’art. 15, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 disponendo la (ulteriore) sospensione – fino al 30 giugno 2022 – dell’applicazione dell’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi in commercio sul territorio nazionale.
Conseguentemente, è stato emendato altresì il termine per l’esaurimento delle scorte di imballaggi non conformi. In particolare, il Decreto Milleproroghe ha chiarito che gli imballaggi privi dei requisiti richiesti dall’art. 219, comma 5, del Testo Unico Ambientale (ovvero codifica alfa-numerica come da Decisione 129/97/CE e indicazioni per il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita) già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
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