
Dal 1 gennaio 2023 le imprese artigiane e i lavoratori del settore potranno continuare a beneficiare della copertura FSBA per far fronte a situazioni di crisi con nuove e innovative regole.
Le nuove regole risultano più vantaggiose e con maggiori tutele sia per le imprese di minori dimensioni che per quelle più strutturate. Le imprese di minori dimensioni, infatti, possono contare su un maggior numero di settimane di sostegno al reddito rispetto a quanto previsto dal FIS; al contempo, il Fondo risulta più vantaggioso anche per le imprese di maggiori dimensioni in termini di aliquota contributiva, rispetto a quella che è prevista a regime per il FIS, includendo anche il contributo per la CIGS ( cassa integrazione straordinaria).
Di seguito le principali novità. Per approfondimenti
Quali sono le Aziende obbligate al versamento al Fondo?
Tutte le aziende artigiane (escluse quelle edili) con codice INPS CSC 4/codice autorizzativo 7/B
Quanto costa il Fondo?
Fino a 15 dipendenti: 0,60% della retribuzione imponibile previdenziale (¼ a carico del lavoratore)
Oltre i 15 dipendenti: 1,00% della retribuzione imponibile previdenziale (¼ della somma è a carico del lavoratore).
Le prestazioni sono erogabili ai dipendenti delle imprese che risultino regolari con i versamenti al Fondo da gennaio 2019.
Attenzione al DURC!
La regolarità dei versamenti è condizione indispensabile per il DURC.
Quali sono le prestazioni garantite dal Fondo?
AIS (Assegno di Integrazione Salariale, causali ordinarie) in caso di eventi transitori non imputabili all’azienda o ai dipendenti (comprese le situazioni climatiche straordinarie) o di situazioni temporanee di mercato
AIS (Assegno di Integrazione Salariale, causali straordinarie in caso di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, con sottoscrizione di un contratto di solidarietà.
ACIGS (Assegno di Integrazione Salariale Straordinario) solo per le imprese con più di 15 dipendenti.
Quanto eroga il Fondo e per quanto tempo?
L’80% della retribuzione persa con massimale mensile entro il limite di € 1.222,51 lordi.
Fino a 15 dipendenti: 26 settimane (130 giornate lavorative) nell’arco del biennio mobile. Il
Oltre 15 dipendenti (a partire dal 1° luglio 2023): 24 mesi nel quinquennio per riorganizzazione aziendale, 12 mesi per crisi aziendale e 36 mesi nel quinquennio per contratto di solidarietà.
Il contatore delle giornate disponibili non tiene conto di quanto già utilizzato prima del 1° gennaio 2023.
Come si richiede l’intervento del Fondo?
La domanda di prestazione dev’essere protocollata per ciascuna mensilità di competenza prima dell’inizio dell’evento e comunque entro 15 giorni dalla data di inizio dell’evento indicata nell’accordo sindacale generato dal sistema SINAWEB in fase di protocollazione della domanda.
Fa eccezione per i mesi di gennaio e febbraio 2023 la cui scadenza unica di presentazione è il 28 febbraio.
Per ciascuna domanda deve essere utilizzato uno specifico TICKET INPS.
Scarica l’Allegato – Procedure operative FSBA 26.01.2023