Con la legge di conversione n. 165 del 2021, in vigore dal 21 novembre 2021, è ammessa la possibilità per i lavoratori, dietro loro richiesta, di consegnare una copia della certificazione verde al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità del medesimo certificato.
Pertanto, rimane invariato il sistema di controlli già previsto dal Decreto-legge n. 127 del 2021 al quale si aggiunge un elemento di “semplificazione” costituito proprio dalla possibilità per i lavoratori dipendenti di consegnare ai loro datori di lavoro il proprio certificato verde così da evitare ulteriori controlli fino alla scadenza della validità della predetta Certificazione Verde.
Occorre innanzitutto rilevare che la norma pone sul lavoratore l’onere di effettuare la richiesta di consegna del proprio Certificato Verde.
Al fine di tutelare la posizione del datore di lavoro potrebbe rivelarsi opportuno ricevere dal lavoratore una dichiarazione scritta dalla quale emerge la manifestazione di volontà del prestatore di procedere in questa direzione. Si allega, a questo proposito, un “fac-simile”.
Per il datore di lavoro che intenda sfruttare la descritta semplificazione occorre aggiornare la documentazione sia dal punto di vista della procedura organizzativa adottata dal datore di lavoro che dal punto di vista della normativa privacy.
Infine si evidenzia l’ulteriore novità relativa alla possibilità offerta ai datori di lavoro pubblici e privati di effettuare campagne informative e di sensibilizzazione sulla necessità e importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
A tal fine, i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi del Testo Unico Sicurezza.
Fac-simile lettera lavoratore richiesta consegna green pass