
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una nota informativa il 24 Marzo 2017 con la quale vengono date istruzioni agli organi di controllo su strada di NON ELEVARE neppure il verbale di contestazione (art. 174, co. 14) nel caso in cui l’autista abbia commesso INFRAZIONI LIEVI e, nell’immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, sia data prova di aver assolto agli oneri di formazione, istruzione e controllo utilizzando i documenti previsti dal DD n.215/2016.
Il Ministero dell’Interno precisa che per infrazioni lievi devono intendersi quelle relative al Reg. CE 561/2006 definite come INFRAZIONI MINORI – IM – nell’allegato III del Reg. (UE) 2016/403 di cui si riporta la tabella.
Ricordiamo che, il DD n.215/2016 introduce indicazioni affinché le imprese interessate possano fornire ai conducenti, in maniera omogena su tutto il territorio nazionale, formazione ed istruzioni adeguate sul buon funzionamento dei tachigrafi, nonché effettuare controlli regolari per garantire il rispetto di tale normativa.
L’articolo 33, comma 3 , del Reg. 165, prevede poi che le imprese di autotrasporto possono essere sollevate dalla corresponsabilità in materia di infrazioni (in tema di tachigrafi) commesse dai propri autisti nel caso in cui: garantiscano ai propri conducenti formazione, istruzioni ed effettuino i necessari controlli per il buon funzionamento dei tachigrafi.
La nota del Ministero evidenzia che, la responsabilità dell’impresa, per le infrazioni commesse dai conducenti, può essere del tutto esclusa quando, oltre a dimostrare di aver somministrato la specifica formazione, fornito i dipendenti di idonee istruzioni sul buon funzionamento del tachigrafo ed effettuato controlli periodici, abbia organizzato la loro attività in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento 165/2014 e del Capo II del Regolamento 561/2006: “Personale viaggiante, tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo” .
In tutti gli altri casi, gli organi di controllo su strada provvederanno ad elevare il verbale e, se ne ricorrono le circostanze, applicare l’articolo 174, comma 14: l’impresa potrà fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
In caso di ricorso, per dimostrare che l’infrazione dell’autista non dipende da inefficienze organizzative imputabili all’impresa, va valutata positivamente la produzione di un CONTRATTO DI TRASPORTO IN FORMA SCRITTA o di ISTRUZIONI SCRITTE compatibili con le norme in esame. In tal caso si fa riferimento al comma 4 dell’art. 7 del D. Legislativo 286/2005 che stabilisce che in caso di trasporto effettuato sulla base di un contratto stipulato in forma non scritta, le istruzioni sulla corretta esecuzione del trasporto devono trovarsi a bordo del mezzo, contenute all’interno della scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o allegate a quella ad essa equipollente.
Nella concertazione con il MIT per la pratica attuazione del Reg. 165/2014, tra gli tra gli obiettivi che la CNA Fita e le altre associazioni si erano prefisse, c’era quello di introdurre un automatismo che sollevasse l’impresa dalla corresponsabilità a fronte della prova di aver assolto a tutti gli obblighi prescritti dall’articolo 10, comma 2 del Regolamento CE 561/2006 e dalle disposizioni del Regolamento UE 165/2014, articolo 33, comma 1. La nota diffusa dal Ministero dell’Interno il 24 Marzo 2017, rappresenta un primo passo verso questa direzione.
La circolare del Ministero: disposizioni su corsi cir MININTERNO 24 marzo 2017