È introdotto, in maniera strutturale, l’esonero contributivo triennale a i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato dal 1/1/2018 coloro che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altri datori di lavoro.
I periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro e non proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato non impediscono la fruizione dell’esonero. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, del 50% (escluso i contributi INAIL), è applicata su base mensile. La misura massima della riduzione contributiva è pari a € 3.000 su base annua . Sono incentivate le assunzioni a tempo indeterminato effettuate:
dal 1/1/2018 con soggetti con meno di 35 anni di età;
dal 1/1/2019 con soggetti con meno di 30 anni di età;
Sono, inoltre, incentivate le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate:
dal 1/1/2018 al termine del periodo di apprendistato, purché il lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età al momento della conferma in servizio. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal 1° mese successivo alla scadenza dei benefici contributivi previsti per il mantenimento in servizio dell’apprendista;
dalla data di entrata in vigore della legge, di rapporti di lavoro a termine, purché sia soddisfatto, al momento della trasformazione, il requisito anagrafico (30 anni dal 1/1/2019 o 35 anni fino al 31/12/2018).
Fermo restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, D.lgs. n. 150/2015) l’esonero triennale non spetta per i datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.