A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 116/2020, dal 1 gennaio 2021 sono intervenute alcune modifiche al Testo Unico Ambientale (DLgs. 152/2006) che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all’applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI).
La riscrittura degli articoli 183 e 184 ha riformulato la definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”, mentre la modifica dell’art. 198 ha eliminato la facoltà per i Comuni di disporre l’assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
Ora è lo stesso DLgs. 116/20 che indica, nell‘ Allegato L quater (unico e valido per tutta la nazione), l’elenco dei “rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche e nell’Allegato L quinquies, le attività che producono rifiuti speciali ora classificati come rifiuti urbani.
Cosa cambia
La novità principale del decreto è la nuova definizione di rifiuto urbano, in cui rientrano anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata.
Altra novità è la modalità di conferimento di questi rifiuti: le imprese possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. In questo modo sono escluse dalla corresponsione della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti
Dai rifiuti che rientrano nella nuova definizione sono state escluse le attività industriali con capannoni di produzione, poiché non producono rifiuti urbani. Tutte le altre categorie invece dovranno distribuirsi il costo delle tariffe, sulle quali tra l’altro è già previsto un aumento per il 2021.
Le industrie sono state escluse. Tuttavia, poiché la qualifica di rifiuti speciali è attribuita ai soli «rifiuti della produzione», il Ministero ha affermato che l’esclusione dalla tassa riguarda non l’intero insediamento ma solo le aree di lavorazione. A ciò si dovrebbero aggiungere i depositi di materie prime e dei prodotti finiti.
Comunicazione scelta gestore rifiuti
Viene precisato che le utenze non domestiche hanno la possibilità di “svincolarsi” completamente dal servizio pubblico, conferendo i propri rifiuti urbani anche ad un soggetto autorizzato che provvede a destinare i rifiuti al recupero e/o riciclo, rilasciandone apposita attestazione.
In questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.) è dovuta solo la quota fissa della tariffa per la fornitura dei servizi indivisibili (es. spazzamento strade).
Per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al Comune entro il 31 maggio.
Questa scelta deve essere mantenuta per 5 anni, ma in caso di variazione, durante il quinquennio da un soggetto privato ad un altro di cui il produttore ha scelto di avvalersi, non occorre rispettare questo termine del 31 maggio. La variazione può essere effettuata durante tutto l’anno e comunicata entro il successivo 31 maggio; mentre il passaggio da gestore pubblico a gestore privato dev’essere fatto al più presto per ottenere lo scomputo della Tari nel più breve tempo possibile.
Esclusione dal computo Tari dei locali in cui si producono rifiuti speciali
L’allegato L-quinques alla Parte IV del D.Lgs.152/06, che riporta l’elenco delle attività in cui possono essere generati rifiuti simili agli urbani, esclude le attività industriali.
Sono escluse dal computo della Tari le superfici dove avvengono lavorazioni industriali, e dove si producono rifiuti speciali, sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile; in queste superfici rientrano anche i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.
Rientrano nel computo della Tari, sia per la quota fissa, sia per la quota variabile, le superfici sulle quali sono prodotti rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali a questi funzionalmente connessi.
Nel caso in cui i suddetti rifiuti urbani siano conferiti a soggetti diversi dal servizio pubblico, per il calcolo della Tari si applica la sola quota fissa.
La circolare del MISE precisa che “considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate all’art.184 co.3 lett.d) del D.Lgs.152/06”.
La tassazione si applica comunque limitatamente alle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle elencate nell’allegato L-quinques;
Tutti i rifiuti prodotti dalle attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca sono classificati come speciali e pertanto non si applicano le disposizioni riguardanti i rifiuti urbani.
Cosa possono fare le imprese
Le imprese devono poter scegliere di rivolgersi al mercato e non al servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani, senza essere gravate da inutili e pesanti oneri burocratici. È la principale richiesta espressa da CNA in una nota inviata al ministero dell’Ambiente.
La situazione attuale è ancora molto caotica; CNA ha chiesto il rinvio del termine del 31 maggio per permettere alle imprese di comunicare la scelta di affidare alla gestione privata il ritiro dei propri rifiuti. E’ stato inserito il 5 maggio nel Decreto Sostegni un emendamento il quale prevede che le imprese dovranno nei prossimi anni effettuare la comunicazione al Comune (o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo.
Solo per l’anno in corso invece, la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1º gennaio 2022.
Si tratta di una modifica che non risolve affatto i problemi, pur mantenendo di fatto invariata per il 2021 le attuali modalità applicative della TARI. Le imprese scegliendo di conferire al servizio pubblico ad oggi non sanno quanto pagherebbero.
Per questa ragione invitiamo tutti gli interessati ad inoltrare la comunicare entro e non oltre il 31 maggio al proprio Comune dichiarando di mantenere il servizio di raccolta dei propri rifiuti con le società con cui avete già rapporti in essere.
Quando le tariffe del servizio del Comuni saranno note e nel caso fossero più competitive sarà sempre possibile scegliere il gestore del servizio pubblico.
Per informazioni rivolgersi a:
Maria Grazia Beretta, tel.: 0382/433112, email: mg.beretta@cnapavia,it