Le notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada arriveranno sulla casella di posta elettronica certificata (PEC). Il Decreto interministeriale 18 dicembre 2017, prevede la notifica dei verbali tramite posta elettronica certificata dal 17 gennaio.
Di seguito segnaliamo le novità principali del provvedimento e le azione da adottare per tutelare coloro che riceveranno le sanzioni con questa nuova modalità. La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:
di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell’accertamento dell’illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale;
del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, o di un altro soggetto obbligato in solido con l’autore della violazione, quando abbia domicilio digitale o abbia, fornito un indirizzo PEC all’organo di polizia;
Gli organi di Polizia devono inviare la notifica di una multa solo tramite pec, a condizione che il trasgressore (o il proprietario del veicolo) sia presente nell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificati gestito dal Ministero e aggiornato con le informazioni provenienti dal Registro Imprese o dagli ordini professionali. Ricordiamo che dal 2009 tutte le aziende e i professionisti devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata. Per sapere se si è presenti in questo elenco, è possibile consultare il sito web www.inipec.gov.it.
Il messaggio di PEC deve contenere nell’oggetto la dizione «atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato deve avere:
una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale;
una copia per immagine su supporto informatico, con attestazione di conformità all’originale, o un duplicato di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all’originale;
ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa.
Tutti gli allegati e i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.
I verbali di accertamento si considerano spediti, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati a colui che ha commesso la violazione e al proprietario del veicolo, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell’avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato. Da questo momento decorrono i cinque giorni per pagare la sanzione con lo sconto del 30%, quelli per pagarla con la riduzione (60 giorni) e quelli per presentare ricorso (30 giorni al giudice di pace e 60 giorni al Prefetto). Ciò avviene anche se il destinatario non ha letto la pec.
Per maggiori informazioni potete consultare le istruzioni allegate: come controllare le sanzioni via PEC