la Legge di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 apporta diverse novità segnaliamo in particolare quelle che interessano i settori ambiente , energia e sicurezza sul lavoro.
AMBIENTE
la legge prevede l’introduzione di un credito di imposta del 36% a favore di imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Il credito di imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun contribuente e nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per il 2020 e il 2021.
In materia di pneumatici fuori uso, è stato modificato l’art. 228 del Codice Ambiente, prevedendo che un quantitativo di pneumatici pari in peso a 100 sia equivalente a un quantitativo di PFU pari in peso a 95. Seppure la misura si pone l’obiettivo di affrontare la nota situazione di criticità vissuta in questo ambito negli ultimi anni, CNA ritiene che sia ancora necessario un intervento più organico di revisione della normativa in materia di PFU, anche attraverso regole e controlli più stringenti in capo ai soggetti ai quali vengono affidati gli obiettivi di raccolta.
Vengono introdotte alcune disposizioni in merito alle plastiche monouso. La norma prevede, ai fini di prevenzione di produzione di rifiuti da plastiche monouso, nonché di abbandono dei rifiuti stessi, che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale per il periodo dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2023, adottino modelli di raccolta di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo; producano, impieghino e avviino al compostaggio stoviglie realizzate con biopolimeri di origine vegetale; utilizzino entro il 31 dicembre 2013 biopolimeri di origine vegetale per la produzione di stoviglie monouso.
ENERGIA
la norma ha disposto la proroga annuale delle detrazioni fiscali del 65% previste per gli interventi di efficienza energetica e delle detrazioni fiscali del 50% previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Prorogato di un ulteriore anno la previsione del bonus verde, ossia la detrazione fiscale del 36% prevista per gli interventi di sistemazione a verde in aree scoperte private di edifici, ovvero per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili.
Viene disciplinata, in via transitoria, la concessione di incentivi a favore di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non sup. a 300 Kw, facenti parte del ciclo produttivo di imprese agricole o di allevamento che insistono sui terreni ove si svolge l’attività di impresa.
MOBILITA’ ECOLOGICA
Si prevede, in via sperimentale, per i veicoli nuovi di fabbrica destinati alla circolazione privata, acquistati o in locazione finanziaria ed immatricolati in Italia nel periodo compreso tra il 1 marzo 2019 ed il 31 dicembre 2021, il cui prezzo sia inferiore ai 50.000 euro, un contributo definito sulla base dei livelli emissivi di biossido di carbonio del veicolo stesso, a fronte di rottamazione di veicolo omologo Euro 1, 2, 3 e 4, ovvero in misura ridotta in assenza di rottamazione.
Viene introdotta la detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione dell’infrastruttura destinata alla ricarica di veicolo elettrici, inclusi i costi iniziali per la richiesta di aumento della potenza fino a 7 Kw. La detrazione riguarda gli interventi realizzati nel periodo compreso tra il 1 marzo 2019 ed il 31 dicembre 2021, calcolata su un ammontare complessivo di 3000 euro, sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione si applica anche nel caso di infrastruttura realizzata su parti condominiali comuni. Viene concesso un contributo, pari al 30% del prezzo di acquisto e fino ad un massimo di 3000 euro, per i soggetti che, nel corso del 2019, acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11 Kw, a fronte di rottamazione di veicolo omologo non elettrico.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si prevede un importante aumento dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, come diretta conseguenza, produce una maggiorazione del 10% delle sanzioni per la violazione alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Viene previsto il rimborso al datore di lavoro del 60% della retribuzione corrisposta al lavoratore con disabilità da lavoro, destinatario di un progetto di reinserimento lavorativo. Il lavoratore con inabilità, oggetto della presente previsione, non deve essere in grado di riprendere il lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell’ambito del progetto di reinserimento. Le retribuzioni rimborsabili al 60% sono quelle corrisposte dalla manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto di reinserimento fino alla realizzazione degli interventi con il limite massimo temporale di 1 anno. Qualora gli interventi non siano attuati per recesso unilaterale e immotivato del datore di lavoro, quest’ultimo sarà tenuto a restituire all’INAIL i rimborsi della retribuzione percepiti.
Viene data finalmente attuazione alla revisione delle tariffe INAIL con effetto dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021. Tale revisione, è riforma complessa che coinvolge molti degli ambiti della tariffazione i cui effetti saranno attentamente monitorati nel triennio 2019/2021. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe dal 1 gennaio 2019, vengono spostati i termini dell’autoliquidazione 2018/2019 al 16 maggio 2019. Descriviamo di seguito lo spostamento dei termini con le indicazioni fornite dall’Inail con la sua Circolare n 1 del 11 gennaio 2019:
il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31 marzo 2019;
il termine del 28 febbraio per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online”, “Invio telematico dichiarazione salari” e “Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista a favore delle imprese artigiane, è differito al 16 maggio 2019;
il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16 maggio 2019;
il termine del 16 febbraio previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16 maggio 2019;
In caso di pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà:
1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
3° rata: 18 novembre 20195 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Termini di pagamento non differiti
Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione, vale a dire i premi delle polizze dipendenti, delle polizze artigiane. Restano confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini . Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista per l’anno in corso è pari al 15,24%, come stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 ottobre 2018.