Il 30 dicembre 2021 è stata approvata la Legge di Bilancio per l’anno 2022. Tra le misure trattate dal testo c’è una riorganizzazione generale dei bonus fiscali per gli interventi sugli edifici.
In questo articolo cercheremo di riassumere le novità per quanto riguarda
- SuperBonus 110%
- Bonus facciate
- Bonus edilizi “minori” (EcoBonus e Bonus Casa)
- Nuovo Bonus per l’abbattimento di barriere architettoniche
- Sconto in fattura e cessione del credito
Superbonus 110%
La legge di bilancio ha portato un cambio nel calendario delle scadenze:
- Edifici unifamiliari
Le persone fisiche potranno riqualificare i loro immobili utilizzando il bonus al 110% fino al 31 dicembre 2022, ma solo a patto che al 30 giugno 2022 abbiano già svolto lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
- Condomìni e edifici fino a 4 unità immobiliari
I condomìni (per interventi sulle parti comuni), le persone fisiche (per interventi su massimo 2 unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio), le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, potranno usufruire del bonus fino al 2025 con aliquote a scalare secondo il seguente calendario: nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, al 70% per le spese del 2024 e al 65% per le spese del 2025.
- Case popolari
Per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti e dalle cooperative a proprietà indivisa potranno utilizzare il bonus al 110% fino al 31 dicembre 2023, a patto che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
Le stesse scadenze valgono per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno degli stessi edifici (case popolari)
Non ci sarà alcun limite ISEE per l’accesso al beneficio (come invece si paventava nelle prime bozze della legge), mentre è confermato l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione anche nel caso in cui il beneficiario decida di portare in detrazione l’importo concesso.
Bonus facciate
Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche per tutto il 2022, ma con aliquota ridotta al 60%. Sono confermate le regole già in vigore: le spese agevolabili sono quelle per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ma anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura delle facciate.
Bonus edilizi “minori” (EcoBonus e Bonus Casa)
Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “minori”:
- Bonus casa per interventi di ristrutturazione edilizia nella misura del 50%, con limite di spesa a 96.000;
- eco bonus per interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari. Si mantengono le solite aliquote al 50-65-70-75%;
- sisma bonus (anche acquisti) al 50-70-75-80-85%;
- bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
- bonus verde, al 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Nuovo Bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche
Viene istituita una nuova detrazione al 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, nonché per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;
- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali, oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Sconto in fattura/cessione del credito
Vengono prorogate anche le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito:
- fino al 31 dicembre 2024 per ecobonus, sisma bonus, bonus facciate, bonus ristrutturazioni e per il nuovo bonus per abbattere le barriere architettoniche;
- fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.
Il comma 29 dell’art. 1 della nuova legge di Bilancio riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del cosiddetto Decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021 – che viene conseguentemente abrogato) definisce per quali casi sarà necessario produrre il visto di conformità e l’asseverazione della congruità dei prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati:
- per tutti i bonus diversi dal SuperBonus 110% sarà necessario produrre entrambi i documenti. Sono però esclusi dall’obbligo di visto e asseverazione gli interventi in edilizia libera e gli interventi di importo complessivo inferiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate per il quale visto e asseverazione sono sempre richiesti.
Viene inoltre precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.
- Per il SuperBonus 110% restano le regole già in vigore, con un’unica eccezione: il visto di conformità verrà richiesto anche nel caso in cui il beneficiario decida di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi l’importo riconosciuto.
Altri bonus
Bonus acqua potabile
È stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Il bonus (istituito con la legge di Bilancio 2021) è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.
L’entità del beneficio è di 1.000 euro per le persone fisiche esercenti attività economica, per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e 5.000 euro per gli altri soggetti, per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili
Viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.
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per maggiori info:
Carlo Ventura – c.ventura@cnapavia.it