Per contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, hanno sottoscritto il 9 giugno 2017 un Accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente, per la realizzazione congiunta di una serie di misure addizionali di risanamento. Tra queste vi sono le misure temporanee al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate a condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione.
AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 E 2 DIESEL
A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia:
dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
permanentemente tutto l’anno, a partire dal 1 ottobre 2018,
AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL
Le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).:
dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018,
MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI
Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l’anno, 24 ore su 24). Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni):
dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
dal 1 ottobre fino al 31 marzo di ogni anno
Sono esclusi dal fermo della circolazione
veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ;
veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del CDS e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del D.P.R. 495/92, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992;
motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
Sono derogati dal fermo della circolazione:
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale;
veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.
LIMITAZIONI TEMPORANEE DI 1° LIVELLO SCATTANO DOPO 4 GIORNI CONSECUTIVI DI PM10 ELEVATO E SI AGGIUNGONO ALLE MISURE PERMANENTI E SI APPLICANO TUTTI I GIORNI, FESTIVI COMPRESI STOP AI SEGUENTI VEICOLI
INOLTRE DIVIETO DI:
ATTENZIONE – verranno potenziati i controlli sui veicoli nei centri urbani info ed aggiornamenti su www.l15.regione.lombardia.it > Accordo Aria |
IMITAZIONI PERMANENTI PER GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA LEGNOSA (STUFE E CAMINETTI) DIVIETO su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre 2018:
DIVIETO su tutto il territorio regionale dal 1° gennaio 2020:
OBBLIGO su tutto il territorio regionale dal 1° ottobre 2018
|