Il Decreto Sicurezza (DL 113 del 04/10/2018) ha introdotto un ulteriore adempimento a carico del Committente o del Responsabile dei lavori, modificando l’art. 99, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
Il citato articolo prevedeva che, prima dell’inizio dei lavori di un cantiere temporaneo o mobile, il Committente o il Responsabile dei lavori inviasse una notifica preliminare all’unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro dei casi previsti dallo stesso art. 99, ossia:
- Nel caso in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea;
- Nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro sia non inferiore a 200 uomini/giorno.
L’art. 26 del Decreto Sicurezza, lasciando inalterato il resto dell’art. 99, introduce l’obbligo di invio della notifica anche al Prefetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (5 ottobre 2018).
Il successivo maxiemendamento al Decreto in oggetto (approvato mercoledì 7 novembre al Senato) restringe il campo di applicazione ai soli lavori pubblici, escludendo così dall’obbligo di invio al Prefetto tutti i cantieri inerenti lavori privati.
Ricordiamo che l’eventuale omessa notifica dei lavori comporta la sospensione del titolo abilitativo, così come previsto al comma 10, art. 90 del D.Lgs. 81/2008, e che copia della notifica deve essere affissa in modo visibile presso il cantiere e messa a disposizione dell’Organo di vigilanza territorialmente competente.
Il Decreto sicurezza ha iniziato l’iter di conversione in legge da qualche giorno e dovrà essere convertito entro il 3 dicembre 2018.