Il decreto legge 162 del 30/12/2019 (Milleproroghe), ha introdotto l’istituzione, presso l’INAIL, della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01), che rende completamente informatizzato il processo di trasmissione dei dati delle suddette verifiche dalle imprese all’INAIL.
Secondo l’INAIL la banca dati digitale consentirà di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un’analoga banca dati.
La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici – occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
Secondo la CNA questa norma del Milleproroghe “presenta alcune palesi assurdità. Prima di tutto, viene attribuito all’impresa un obbligo di comunicazione incomprensibile. L’impresa, infatti, è chiamata a comunicare all’Inail il nominativo dell’organismo incaricato delle verifiche mentre sarebbe logico che fosse l’organismo stesso a comunicare all’Inail l’esito del controllo.
L’impresa, inoltre, è costretta a sobbarcarsi nuovi oneri in quanto viene introdotto un tariffario delle verifiche chiaramente obsoleto. Il tariffario risale al 2005 ed è stato definito da un ente, l’Ispesl, ormai defunto da tempo e assorbito dall’Inail”.
CNA chiede che l’articolo 36 del Milleproroghe 2020 “venga soppresso e siano rimandate al successivo confronto con le parti sociali le modalità di costituzione della banca dati, le cui finalità sono condivise appieno dalla Confederazione”.