
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali nella seduta del 30 maggio, ha definito i requisiti che dal 16 ottobre 2017 dovranno possedere i responsabili tecnici che devono essere nominati dalle imprese e dagli enti che faranno richiesta di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con particolare riguardo alle verifiche per conseguire l’idoneità.
All’Albo Gestori sono iscritte le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, o che effettuano attività di trattamento dei rifiuti o anche di bonifiche di siti inquinati.
Le nuove disposizioni valgono quindi per tutte le imprese iscritte nelle categorie ordinaria da 1 a10, mentre sono escluse quelle iscritte nelle categorie semplificate, la 2bis e la 3bis.
Le imprese che fanno richiesta di iscrizione all’Albo devono nominare, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale. Compito del responsabile tecnico è di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
Questa delibera ha modificato radicalmente i requisti che concorrono a determinare l’idoneità del Responsabile Tecnico, che si differenziano a seconda dell’attività esercitata dalla imprese, della sua classe dimensionale, e che definiscono funzioni e doveri.
A differenza del passato ora la qualifica ha durata di cinque anni dalla data del superamento della verifica stessa; la verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta un anno prima della scadenza del quinquennio di validità. La verifica, interessa non solo i nuovi responsabili tecnici, ma anche quelli che già lo sono attualmente.
Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre2017 può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori e potrà sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell’ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.
Il Comitato Nazionale ha già provveduto a fissare i contenuti e le modalità di svolgimento delle verifiche per i nuovi responsabili tecnici. Per la Regione Lombardia la prima data di svolgimento delle verifiche è fissata per il 24 gennaio 2018 e chi intende essere ammesso deve, entro 60 giorni da tale data, inviare in via telematica la domanda.
La verifica si svolge mediante prova scritta con 80 quiz a risposta multipla di cui quaranta relative al modulo obbligatorio per tutte le categorie e altrettante relative al modulo specialistico. L’iscrizione avviene mediante compilazione telematica sul sito dell’Albo Gestori ambientali.