
Con le ultime modifiche apportate all’art.185 del D.Lgs 152/2006 dalle norme europee, in vigore dal 26/05/2019, sono stati esclusi dalla normativa sui rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei Comuni.
In particolare sono stati modificati i parametri al fine di escludere tali materiali dal campo dei rifiuti.
Sono quindi esclusi la paglia ed altri materiali di derivazione agricola o forestale naturale non pericolosi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, o derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, o utilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione (previa cessione a terzi) mediante metodi che non danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute umana.
E’ ancora possibile a nostro avviso applicare le indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente con cui venivano chiarite a quali condizioni gli sfalci e le potature possano essere considerati sottoprodotti oppure rifiuti:
- se tali materiali non possono essere esclusi dalla normativa dei rifiuti perchè non rispettano le condizioni previste, allora possono essere considerati sottoprodotti (rispettando tutte le condizioni del TU ambientale). Condizioni che vanno dimostrate volta per volta;
- se non è possibile considerarli come sottoprodotti devono essere qualificati come rifiuti urbani o speciali.
Ricordiamo brevemente come comportarsi nei due casi.
Gestione come sottoprodotti:
Occorre che il produttore e tutti i soggetti coinvolti (dal trasportatore al destinatario), conservino la documentazione idonea a provare gli elementi richiesti dalla normativa (art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006).
Gestione come rifiuti:
Quando non è possibile classificare gli sfalci e le potature come sottoprodotti, devono essere considerati come rifiuti (urbani o speciali). Quindi se derivano da manutenzione del verde privato effettuata da un’impresa, sono classificati come rifiuti speciali da attività artigianali: per il trasporto è indispensabile l’iscrizione nella cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e l’utilizzo del relativo formulario, occorre compilare il registro di carico e scarico e, qualora vi siano i presupposti, presentare il MUD.
Abbruciamento di sfalci e potature
Infine si ricorda che per considerare come normale pratica agricola e non come attività di gestione rifiuti il raggruppare e bruciare sfalci e potature è necessario che:
- il materiale sia quello indicato all’articolo 185 co. 1 lett. f);
- il materiale sia raggruppato e bruciato nel luogo di produzione;
- il materiale sia in cumuli e in quantità giornaliere inferiori a tre metri steri per ettaro;
- il materiale sia riutilizzato come concimante;
- il materiale non sia bruciato nei periodi in cui vige il divieto da parte degli enti locali.