Il Ministero dei Trasporti ha recepito con proprio decreto la direttiva 2014/45/UE relativa alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 2014/47/UE relativa al controlli su strada dei veicoli commerciali. Le nuove procedure entreranno in vigore il 20 maggio 2018. Viene introdotta la revisione quadriennale/biennale dei rimorchi fino a 3,5 ton. e dei trattori stradali. Per gli altri veicoli rimane la revisione annuale, calcolata nel primo anno dalla immatricolazione entro un mese dalla data di rilascio della carta di circolazione in quelli successivi entro il mese in cui è stata svolta l’ultima revisione.
Procedure revisioni presso centri autorizzati – Dal 20.5.2018, in presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione e non si applicano le sanzioni di cui all’art. 80 CDS. La norma prevede che l’agevolazione riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Ovviamente, le prenotazioni effettuate dopo la scadenza sono inefficaci ai fini della circolazione e consentono solamente di condurre il veicolo alla visita di revisione, nel giorno di prenotazione.
Esito della visita di revisione – La nuova norma conferma i criteri attualmente i vigore per assegnare gli esiti della revisione e introduce il rilascio di un certificato di revisione contenente numero di telaio, numero di targa, luogo e data del controllo, lettura contachilometri, categoria veicoli, carenze rilevate e livello di gravità, risultato del controllo, data successivo controllo, nome organismo e firma ispettore, più altre informazioni. L’attestato di superamento del controllo dovrà avere la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo.
Le Autorità competenti potranno ordinare comunque una revisione in qualsiasi momento nel caso abbiano dubbi sui requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento. La revisione straordinaria potrà essere segnalata anche dalla Polizia Stradale, nel caso d’incidente stradale con danni all’autoveicolo o al rimorchio che possano far sorgere il dubbio sui requisiti di sicurezza e circolazione.
Se dalla revisione emergeranno carenze al veicolo, l’organo che la ha svolta dovrà segnare sul certificato se sono lievi, gravi o pericolose e in quest’ultimo caso si potrà vietare l’uso del veicolo sulle strade pubbliche. Se il veicolo non supererà la revisione per carenze non ritenute gravi, potrà circolare per un mese, periodo entro il quale dovrà affrontare una seconda revisione, dopo avere ovviamente risulto i problemi riscontrati. Nel caso invece, di carenze definite gravi, il veicolo sarà sospeso dalla circolazione fino a una nuova revisione con esisto favorevole e potrà viaggiare solamente per andare al centro di revisione.
Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali – sempre dal 20.5.2018, sarà introdotta una nuova disciplina del controllo su strada dei veicoli commerciali che comprende controlli iniziali e controlli tecnici più approfonditi. Viene previsto un sistema di classificazione del rischio delle imprese che consente di attribuire un profilo di rischio in base alle informazioni riguardanti il numero e la gravità delle carenze sul controllo tecnico del veicolo e, se del caso, sulla fissazione del carico, rilevate nei veicoli gestiti dalle singole imprese durante il controllo su strada.