A decorrere dall’8 ottobre 2016, i committenti imprenditori, anche agricoli, e i professionisti che intendono ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio (buoni lavoro), sono tenuti ad effettuare almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i seguenti adempimenti:
– inoltrare comunicazione di attivazione dei buoni alla Direzione Territoriale del lavoro competente (D.T.L.), tramite posta elettronica (certificata se possibile);
– attivare i buoni tramite la consueta procedura on-line dell’INPS o call-center.
Nella comunicazione alla D.T.L. che andrà inoltrata all’indirizzo di posta elettronica della sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro vanno indicati:
– i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
– il luogo dove avverrà la prestazione
– il giorno, l’ora di inizio e di fine della prestazione
Per gli imprenditori agricoli la comunicazione dovrà essere riferita ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
In caso di violazioni inerenti i suddetti obblighi di comunicazione, è prevista l’applicazione della sanzione da 400 a 2.400 euro (con un minimo effettivo di 800 euro), in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.