Dal 12 ottobre vige l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare all’INAIL in via telematica gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, fino a questo momento esclusi da qualsiasi obbligo di comunicazione all’istituto.
L’obbligo della comunicazione va adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Chi non presenta la denuncia subisce una sanzione da 578 a 1972 euro, mentre per chi non presenta la denuncia la sanzione va da 1096 a 4932 euro. Il nuovo provvedimento era previsto dal DL 81/2008 ma la sua entrata in vigore è stata rinviata più volte fino al 12 ottobre 2017. Ora esistono due tipi di denunce all’INAIL.
Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. La denuncia ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Rispetto a tali eventi, l’obbligo di comunicazione si considera, comunque, assolto per mezzo della predetta denuncia.
Posto che l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, da effettuarsi entro due giorni dalla ricezione del certificato medico in via telematica, rappresenta la conferma di un obbligo preesistente, la novità, è rappresentata dall’ulteriore obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare, ai fini statistici e informativi, anche gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Si tratta, nel secondo caso, di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l’intervento dell’INAIL.