Con il decreto 136 del 17 luglio 2016, entrato in vigore il 23 luglio, l’Italia dà attuazione alla direttiva «Enforcement» in materia di distacchi dei lavoratori e abroga il DLgs n.72/2000 che aveva recepito l’originaria direttiva 96/71/CE. Obiettivo delle nuove norme è di contrastare il fenomeno del distacco abusivo. Le nuove norme si applicano alle imprese che prestano servizi, stabilite in uno Stato Ue, che distaccano uno o più lavoratori distaccati in Italia, presso un’altra imprese, anche se appartenente allo stesso gruppo, o presso un’altra unità produttiva, a condizione che in entrambi i casi, durante il periodo del distacco, continui ad esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.
La nuova normativa si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno stato membro dell’Ue che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice con sede o un’unità produttiva in Italia. Nel settore del trasporto su strada, le norme si applicano anche alle ipotesi di cabotaggio confermando che nel periodo di distacco, ai lavoratori distaccati si applicano le condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello stato ospitante, con riferimento ai periodi massimi di lavoro e minimi di riposo; alla durata minima delle ferie annuali retribuite; ai trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro straordinario; alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vengono individuati gli elementi ai fini dell’accertamento, da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, dell’autenticità del distacco. L’accertamento avviene in base a una valutazione complessiva, finalizzata ad appurare due cose: se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione oppure amministrazione del personale dipendente; e se il lavoratore è distaccato.
Non si considera autentico un distacco operato da quelle che, comunemente, vengono definite come “letter-box” ovvero società fantasma create al solo scopo di assumere lavoratori per distaccarli presso imprese di altri Paesi al fine di far fruttare all’impresa distaccataria i benefici del differente costo del lavoro nei diversi Paesi della UE.
La norma prevede che, qualora il distacco non risultasse autentico, il lavoratore verrà considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione. Il distacco non autentico è punito con sanzioni sia al distaccante sia all’utilizzatore (50 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro).
I lavoratori distaccati in Italia possono far valere in sede amministrativa e giudiziale i diritti derivanti dalle norme sulle condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello Stato ospitante.
L’impresa estera che distacca lavoratori in Italia o l’agenzia di somministrazione, è obbligata a comunicare il distacco al ministero del Lavoro entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del distacco di e tutte le successive modifiche entro 5 giorni. Senza queste comunicazioni scattano sanzioni dai 150 ai 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
Durante il distacco, e fino a 2 anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante, o l’agenzia interinale in caso di somministrazione, deve conservare predisponendone copia in lingua italiana, di: contratto di lavoro e buste paga con la dimostrazione del loro pagamento; i prospetti che indicano inizio, fine e durata dell’orario di lavoro; la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; il certificato sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile. L’inosservanza è punita con sanzioni dai 500 ai 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
L’impresa distaccante deve inoltre designare un referente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. Il referente deve avere i poteri di rappresentanza, per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. La mancata designazione del referente comporta una sanzione che va dai 2.000 ai 6.000 euro.
Nuovo decreto sul distacco trasnazionale dei lavoratori – maggiori controlli sulle ditte straniere ultima modifica: 2016-07-26T17:45:02+00:00 da
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