Con la votazione del Parlamento europeo, avvenuta il giorno 8 Luglio 2020, si è concluso il lungo cammino della riforma dell’autotrasporto su strada dell’UE nota come “Pacchetto Mobilità”. Con questo pronunciamento, vengono adottati i tre dossier legislativi del Pacchetto mobilità relativi alle condizioni di lavoro per i conducenti, al loro distacco e all’applicazione più efficace della normativa per combattere le pratiche sleali.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 Luglio 2020, sono stati pubblicati i Regolamenti UE n° 1054/2020 e n° 1055/2020 nonché la direttiva UE n° 1057/2020 definiti, complessivamente, “Pacchetto mobilità”. Con tale pubblicazione si avvia ufficialmente il processo di attuazione delle nuove normative che pertanto seguono le seguenti tempistiche:
✓ dal 20 agosto 2020 (art.3), sarà direttamente applicabile il Regolamento UE n. 1054/2020 che modifica i Regolamenti UE 651/2006 e 165/2014 sui tempi di guida e di riposo e sull’utilizzo del tachigrafo; le disposizioni relative ai fogli di registrazione si applicheranno invece dal 31 dicembre 2024
✓ dal 21 febbraio 2022 (art.4), sarà direttamente applicabile il Regolamento UE n. 1055/2020 che modifica i Regolamenti UE 1071/2009 e 1072/2009 sul cabotaggio, l’accesso alla professione e l’accesso al mercato;
✓ entro il 2 febbraio 2022 (art.9), gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva UE n. 1057/2020 che modifica le Direttive UE 67/2014 (applicazione della 96/71/CE) e 22/2006 sul distacco dei conducenti.
Il Regolamento UE 1054/2020 e quello che entra in vigore automaticamente in tutti gli Stati Membri senza la necessità di essere recepito; quindi segnaliamo le novità principali che sono in vigore dal 20 agosto 2020:
- Esenzione dall’applicazione del Reg. 561/06 per i veicoli con massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate (a determinate condizioni);
- Definizione di trasporto “non commerciale”;
- Precisazione sulla “guida in multipresenza”;
- Tempi di guida e di riposo nel trasporto internazionale;
- Rientro del conducente presso il paese di stabilimento;
- Riposo in caso di utilizzo della funzione traghetto o treno;
- Deroga dell’Art. 12 sul superamento tempi di guida e riposo.