La Soprintendenza è tenuta a esporre in maniera approfondita le ragioni della presunta incompatibilità paesaggistica di un impianto solare.
Questo è il succo della sentenza n. 1458 del 5 ottobre 2017, con cui il Tar Campania ha annullato il provvedimento della Soprintendenza che negava l’autorizzazione – concessa dal Comune – all’installazione di un impianto solare termico sul terrazzo di copertura di un albergo.
I giudici amministrativi hanno rilevato una carenza nelle motivazioni espresse nel provvedimento impugnato, che invece dovrebbe essere caratterizzato da un’analisi puntuale delle ragioni per cui l’installazione dei pannelli solari, già assentita dal Comune, avrebbe comportato un’alterazione inaccettabile dei caratteri paesaggistici, storici od artistici del luogo. Sulla scia di una giurisprudenza piuttosto consolidata, è stata riconosciuta come inammissibile una “valutazione astratta e generica non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto”.
La necessità di produrre, da parte della Soprintendenza, “una motivazione particolarmente penetrante, che spiegasse le ragioni d’assoluta incompatibilità dell’apposizione di detti pannelli solari”, era nel caso specifico ancor più giustificata dal fatto che l’impianto in questione (sei pannelli solari termici con minima inclinazione – 35 gradi – e posti su un terrazzo) rappresentava “un intervento non particolarmente invasivo per dimensioni e non eccessivamente significativo, quanto agli aspetti panoramici”.