Il Ministero dell’interno, con circolare del 6 giugno 2018, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni rilevanti temi riguardanti le modifiche al Codice della Strada introdotte dall’articolo 47 bis, del D.L. 50/2017, convertito con L. 96/2017 e da una recente Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle deroghe ai divieti di circolazione per i veicoli diretti alla sede dell’impresa.
Possesso documenti di circolazione – Viene ribadito che, per quanto riguarda rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 ton., l’esibizione dei documenti di circolazione in originale può essere sostituita validamente da una “fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo”.
Divieti di circolazione anno 2018 – Rientro in sede del veicolo – Il MIT era intervenuto fornendo chiarimenti circa la deroga per il rientro in sede dei veicoli situati in un raggio non superiore a 50 km. Questa circolare ha chiarito che la deroga, ricomprende sia il veicolo vuoto che quello a carico. L’attuale precisazione del Ministero dell’Interno è ovviamente da interpretare come rivolta essenzialmente alle pattuglie in servizio di Polizia Stradale.
Circolazione veicoli utilizzati in trasporti intermodali – L’art. 47-bis comma 3 lettera b) del DL 24/04/2017, coordinato con la legge di conversione 21/06/2017, n 96, ha modificato l’art. 10, comma 3, lettera e) del Cds ed ha esteso la regolamentazione dei trasporti eccezionali relativa ai container marittimi e casse mobili anche ai rimorchi e semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale. Di conseguenza, non è soggetto ad autorizzazione per trasporto eccezionale il complesso veicolare (autotreno, autoarticolato) utilizzato in operazioni di trasporto intermodale a condizione che non ecceda 4,30 m d’altezza.
Il Ministero chiarisce come la definizione di trasporto intermodale, in ambito internazionale, sia più estesa di quella contenuta nella direttiva 92/106 che invece si limita a parlare dei trasporti combinati. Posto, quindi, che l’art. 10 riformato parla di trasporto intermodale e non fa alcun riferimento al fatto che si tratti di trasporto combinato o meno, di conseguenza tutti i veicoli impegnati in operazioni di trasporto intermodale o combinato, possono beneficiare dell’altezza di 4,30 metri.