L’Agenzia delle Dogane, ha pubblicato nel proprio sito internet http://www.agenziadogane.gov.it/ il relativo software opportunamente aggiornato, per il recupero delle accise per il quarto trimestre del 2017. Sui consumi di gasolio effettuati nel trimestre l’importo è rimasto invariato e quindi è possibile recuperare in alternativa o come compensazione fiscale su altre imposte da pagare, oppure come rimborso è pari a: Euro 214,18 per mille litri di prodotto. La domanda va presentata dal 1 gennaio ed entro il 31 gennaio 2018.
TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione (ai sensi del D.Lgs. 241/97) l’importo del credito sorto nel trimestre in commento devono:
– attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell’Ufficio, OPPURE mediante un’eventuale comunicazione di “convalida” esplicita da parte dell’Ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso);
– indicare nel mod. F24 l’importo del credito nella sezione “Erario” con il codice tributo: ” 6740″;
– utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31/12/2019;
– per l’eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31/12/2019, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30/06/2020, a pena di decadenza.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell’anno 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2019.
FATTISPECIE ESCLUSE DALLA AGEVOLAZIONE
La legge di stabilità 2016 ha ristretto il campo di applicazione della agevolazione escludendo dal 1 gennaio 2016 il gasolio di autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in aggiunta ai veicoli euro 0 che erano già esclusi dal gennaio 2015. A tale scopo il richiedente dovrà attestate con dichiarazione sostitutiva, che i gasolio per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per i rifornimenti dei veicoli di categoria euro 2 o inferiori. In altri termini, dai consumi relativi al 2016 gli esercenti possono richiedere il credito d’imposta accisa solo per i veicoli di categoria “Euro 3” o superiore.
HANNO DIRITTO AL BENEFICIO CINQUE CATEGORIE
gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto; le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.