
Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha individuato i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione per richiedere la riduzione compensata dei pedaggi per i transiti effettuati nell’anno 2018.
Le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili, possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla L. 40 del 1999 per i costi sostenuti per pedaggi autostradali, in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2018, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 o superiore e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali, purché pari almeno a € 200.000. In nessun caso la riduzione compensata può essere superiore al 13% al valore del fatturato annuo.
Qui sotto la tabella con tutte le percentuali previste per il 2018 sulla base della classe del veicolo e del fatturato:
Fatturato da 200.000 € a 400.000 € | Fatturato da 400.001 € a 1.200.000 € | Fatturato da 1.200.001 € a 2.500.000 € | Fatturato da 2.500.001 a 5.000.000 € | Fatturato superiore a 5.000.000 € | |
Euro 3 | 1% | 2% | 3% | 5% | 5% |
Euro 4 | 2% | 4% | 6% | 8% | 9% |
Euro 5 o superiori | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% |
Le riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione con utilizzo di tessere Viacard o con apparecchi Telepass. La riduzione è calcolata, in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:
Fermo restando il limite del 13%, i costi per pedaggi autostradali sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo per i pedaggi nelle ore notturne.
LE PERCENTUALI DI RIDUZIONE COMPENSATA
La riduzione compensata del pedaggio sarà applicata solo a favore dei soggetti che nel corso dell’anno abbiano realizzato un fatturato globale annuo pari o superiore a euro 200.000 e la percentuale di sconto massima si applica ai soggetti con un fatturato superiore a 5 milioni di euro. La determinazione dell’entità del rimborso spettante a ciascuna impresa terrà quindi conto del grado di inquinamento provocato dai veicoli impiegati, oltre che dell’ammontare del fatturato per l’utilizzo delle infrastrutture stradali.
Allo scopo di consentire alle imprese di autotrasporto di poter beneficiare del massimo sconto previsto, che pari al 13%, la CNA ha costituito il Co.L.Se.A., (Consorzio Lombardo di Servizio all’autotrasporto) eroga servizi i pedaggi autostradali in campo nazionale ed internazionale ad imprese italiane e dell’Unione Europea. Fondato nel 1996 dal gruppo dirigente della FITA-CNA Lombardia ha sede a Sesto San Giovanni –Milano.
Co.L.Se.A. si avvale di cinquanta collaboratori interni ed esterni e fornisce servizi efficaci e specifici studiati appositamente per agevolare l’autotrasportatore nella sua attività e rendere le imprese di autotrasporto sempre più competitive.
Grazie a questo servizio il Consorzio è in grado di fatturare un importo superiore ai 5 milioni annui e provvede a presentare la domanda e a far avere il rimborso massimo a tutti i soci indipendentemente del loro scaglione di fatturato.
ESEMPIO – Un’impresa che ha utilizzato i servizi per i pedaggi autostradali, con tessere o telepass del COLSEA che ha pagato su base annua pedaggi per euro 1.000 e possiede:
Un veicolo euro 3 avrà un rimborso di 1.000 X 5 % = euro 50
Un veicolo euro 4 avrà un rimborso di 1.000 X 9 % = euro 90
Un veicolo euro 5 avrà un rimborso di 1.000 X 13% = euro 130
LA DISTRIBUZIONE DEGLI SCONTI
L’importo dello sconto sui pedaggi autostradali previsto per le imprese iscritte all’albo autotrasportatori stanziato/erogato dallo Stato per il tramite del Comitato Centrale dell’albo autotrasportatori/società autostrade (previsto dallo Stato Italiano con legge n. 67/1996) verrà riconosciuto direttamente all’impresa per l’intero importo (salvo diversa indicazione scritta ), nel termine di 7/21 giorni dal momento dell’accredito degli stessi sconti sul conto corrente di CO.L.SE.A.
Anche in provincia di Pavia il COLSEA ha un proprio sportello per l’erogazione dei servizi alle imprese di autotrasporto.
Per informazioni Geom. Maurizio Carvani: tel. 0382 433107 cell. 335-6386756 mail m.carvani@cnapavia.it