Cna, le altre organizzazioni datoriali e le parti sociali, hanno siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Alimentazione – Panificazione.
Cna esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto che a differenza delle altre normative contrattuali applicabili alle stesse tipologie di imprese ha complessivamente un costo del lavoro inferiore rispetto ad altri CCNL di riferimento del settore, e normative contrattuali che garantiscono maggiore flessibilità nel rapporto di lavoro.
Anche questo accordo, si inserisce nel complesso di strumenti che la nostra Confederazione mette a disposizione delle nostre imprese, per accompagnarle in questa complessa fase di ripartenza.
Scadenza: l’accordo ha validità di un anno e scade il 31 dicembre 2022,
Destinatari: oltre al settore Alimentazione-Panificazione si applica anche alle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Novità: Oltre alla previsione di una classificazione del personale distinta per i lavoratori che afferiscono a tale tipologia di impresa, è stata prevista una tabella retributiva autonoma e delle maggiorazioni distinte per il lavoro straordinario, notturno e festivo che determinano un minor costo a favore delle imprese rispetto ai parametri di riferimento precedenti.
Dal punto di vista normativo, come già anticipato si evidenziano diverse innovazioni.
In estrema sintesi, è stata introdotta la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente senza limiti di età con riferimento ai lavoratori che effettuano come prestazione la presa in carico e la consegna dei prodotti presso il domicilio dei clienti (c.d. riders).
Si tratta di una misura di particolare interesse alla luce del consistente sviluppo del food delivery registrato negli ultimi anni.
Nell’accordo è stata colta l’opportunità che consente l’introduzione da parte dei contratti collettivi di ulteriori causali rispetto a quelle previste dalla legge per il ricorso al contratto a tempo determinato. Contatto che può essere prorogato o rinnovato fino a 36 mesi rispetto ai 24 previsti dalla legge.
Viene estesa a tutte le imprese che applicano il CCNL la normativa riferita al contratto a termine per il reinserimento al lavoro, che consente l’assunzione di lavoratori con condizioni economiche agevolate per 24 mesi.
L’accordo riconosce un aumento retributivo a regime per il quadriennio 2019-2022 pari al 4.7% per le imprese alimentari e della panificazione cosi distribuito:
- Per le Imprese del settore Alimentare € 77.00 lordi a livello 3A con le seguenti decorrenze: € 32,00 dal 1° novembre 2021; € 30,00 dal 1° marzo 2022 e € 15,00 dal 1°luglio 2022.
- Per le Imprese del settore della Panificazione € 74.00 lordi a livello A2 con le seguenti decorrenze: € 32,00 dal 1°novembre 2021, 30 euro dal 1° marzo 2022 e 12 euro dal 1°luglio 2022.
- Per le Imprese non artigiane del Settore Alimentare fino a 15 dipendenti, in considerazione dell’accordo del 28 gennaio 2021 vengono riconosciuti a parametro 137 € 41,70 lordi con le seguenti decorrenze: € 20,85 euro lordi dal 1° novembre 2021 e € 20,85 lordi dal 1°gennaio 2022.
Tutti gli incrementi relativi alla mensilità di novembre 2021 saranno corrisposti come arretrati con le retribuzioni di dicembre 2021.
A copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2019 – 30 novembre 2021) è stato riconosciuto un importo forfetario una tantum di € 140,00 da erogare in due trance da € 70.00. La prima con la retribuzione del mese di febbraio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di aprile 2022.