Il Ministero ha fornito le precisazioni sulle procedure di rinnovo della CQC scaduta da due anni..
Nel caso di CQC valida sia per il trasporto di cose che di persone, una delle quali scaduta da oltre 2 anni, il titolare deve frequentare un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto (è esentato dall’obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l’altra tipologia di trasporto) e presentare due distinte domande, una per il rinnovo e una per l’esame di ripristino (che comprende sia la parte comune che la parte specialistica). Nel caso invece, di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che di persone scadute da oltre 2 anni, vanno presentate due domande, utilizzando lo stesso corso e sostenendo, l’esame relativo sia alla parte comune che alla parte specialistica.
Se la CQC è scaduta da meno di due anni, ai fini del rinnovo, il corso di formazione periodica deve essere terminato, al massimo, entro il giorno della scadenza CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al UMC, in data successiva.
Il titolare della CQC scaduta da oltre due anni, oltre a frequentare un corso di formazione periodica, può richiedere l’esame di ripristino (comprendente sia la parte comune che la parte specialistica) oppure rinunciare alla CQC. La rinuncia comporta la revoca dell’abilitazione e la richiesta di un duplicato della patente sulla quale non risulterà più il codice 95.
La validità della CQC ottenuta ottenuta a seguito di esame di ripristino è di cinque anni dalla data dell’esame. Pertanto, la validità delle due abilitazioni possedute (merci e persone) è diversa a prescindere dall’ordine in cui vengono presentate le due domande.